CAFISC -EJ UPECEJ Articoli,Cafisc,Giustizia,Legge,Sistema penitenziario Penitentiary Act AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Penitentiary Act AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ministero della Giustizia dell’Italia

Aggiornato: luglio 2015


PREFAZIONE

Traduzione dall’inglese

la prima versione inglese completa dell’Atto Penitenziario italiano; eravamo allora consapevoli che il lavoro poteva essere migliorato anche se era stato svolto, con grande cura, dai traduttori dell’Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Relazioni Internazionali del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria: Andrea Beccarini, Alessandra Bernardon, Vincenzo Flore, Giacomina Perna e Loreta Taraborelli.

È noto che le traduzioni di opere normative sono caratterizzate da un livello di difficoltà del tutto peculiare. L’accuratezza e l’univocità richiesta dal linguaggio normativo, da un lato, e la frequente mancanza di corrispondenza tra istituzioni giuridiche di paesi diversi, dall’altro mano, a volte obbligano il traduttore a creare espressioni completamente nuove o perifrasi adeguate alla mancanza di opzioni approvate da scegliere. Un lavoro così arduo coinvolge anche l’Atto Penitenziario, che si inserisce in un settore molto specializzato caratterizzato da differenze ancora notevoli tra i sistemi dei diversi paesi, anche se in ambito europeo si sta affermando una tendenza alla “coerenza” con determinati standard.
Un traduttore di opere normative è consapevole di stare calpestando un terreno in cui non è possibile raggiungere una piena accuratezza e sa che il contributo di chi ha una formazione giuridica in entrambe le lingue di traduzione è essenziale oltre che utile. Questa versione potrebbe avvalersi di tale contributo grazie all’esperienza della sig.ra Sally Cullen, magistrato di collegamento del Regno Unito. Le siamo molto grati per la sua preziosa collaborazione e per la sua grande disponibilità. Con tutti gli sforzi e la cura che ci mettiamo, siamo consapevoli che la possibilità di errori non può mai essere evitata. In alcuni casi è sembrato preferibile mantenere i termini italiani per alcune istituzioni legali, invece di fare una mera traduzione letterale. E l’invito è ancora valido per coloro che dovessero trovare degli errori per favore segnalarceli.

Prima di tutto per i prigionieri di lingua inglese. Una migliore e più agevole comprensione dei diritti e doveri dei condannati e degli imputati detenuti nelle carceri o nell’ambito di misure alternative nella comunità o nell’ambito delle misure di sicurezza della detenzione, la possibilità di rapporti con i rappresentanti dell’istituzione e con la comunità esterna devono favorire la rispetto delle norme che regolano la vita carceraria nonché per ridurre le numerose difficoltà che il detenuto deve affrontare in quanto cittadino straniero.
Lo sforzo per colmare questa lacuna è però d’obbligo per questa Amministrazione, anche alla luce degli impegni internazionali del nostro Paese.
In secondo luogo, la traduzione inglese contribuirà a diffondere più ampiamente la conoscenza dell’Atto Penitenziario italiano che, pur risalendo a venticinque anni fa, è ancora – nel suo campo e in molte sue soluzioni – uno dei più avanzati il mondo.

11 settembre 2002

Giovanni Tamburino


ATTO PENITENZIARIO
(Legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni)

ARTICOLO I
TRATTAMENTO CARCERIERE

CAPO I
PRINCIPI GUIDA


1. Trattamento e rieducazione

1. Il trattamento carcerario deve essere umano e assicurare il rispetto della dignità di ciascuno.

2. Il trattamento è improntato all’assoluta imparzialità, senza discriminazioni in base alla nazionalità, alla razza, allo stato economico e sociale, alle opinioni politiche e alle convinzioni religiose.

3. L’ordine e la disciplina sono mantenuti all’interno degli istituti penali. Non possono essere imposte restrizioni che non siano giustificabili con i predetti requisiti, o, nei confronti degli imputati, non siano essenziali ai fini giudiziari.

4. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati per nome.

5. Il trattamento degli imputati si basa sul principio che non sono considerati colpevoli fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

6. I condannati e gli internati sono sottoposti ad un trattamento riabilitativo, volto al loro reinserimento sociale, anche attraverso i contatti con la comunità esterna. Il trattamento sarà adattato a ciascun individuo in relazione alle specifiche esigenze e circostanze personali.
 

2. Spese sostenute in relazione all’esecuzione delle sentenze e alle misure di sicurezza della carcerazione

1. Le spese sostenute in relazione all’esecuzione delle sentenze e delle misure di sicurezza della carcerazione sono a carico dello Stato.

2. Il condannato rifonde le spese di mantenimento ai sensi dell’art. 145, 188, 189 e 191 del codice penale e dell’art. 274 del codice di procedura penale.

3. Per quanto riguarda gli internati, le spese per il loro mantenimento sono rimborsate mediante l’assunzione di una parte della loro retribuzione ai sensi del penultimo comma dell’art. 213 cp, o in conseguenza del provvedimento relativo al rimborso delle spese di ricovero, di cui all’ultima parte dell’art. 213 cp.

4. Le spese di mantenimento coprono il cibo, il vestiario e la biancheria da letto.

5. Il rimborso delle spese di mantenimento non può eccedere i due terzi del costo reale. Il Ministro della giustizia, all’inizio dell’esercizio, sentito il Ministro del tesoro, fissa l’importo medio per il mantenimento dei detenuti in ogni istituto penale della Repubblica italiana.
 

3. Pari condizioni tra detenuti e internati

1. Ai detenuti e agli internati sono garantite eguali condizioni di vita negli istituti penali. In particolare, il Regolamento prevede limitazioni all’ammontare del “peculo” disponibile e delle merci ricevute dall’esterno.


4. Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati

1. I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro riconosciuti dalla presente legge, anche se si trovano in condizione di interdizione legale.


4-b. Divieto di concedere benefici e di valutare la pericolosità per la società dei delinquenti condannati per reati particolari

1. Ai detenuti e agli internati possono essere concessi il lavoro fuori dal carcere, i permessi bonus e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, fatta eccezione per la liberazione anticipata, laddove siano detenuti per i seguenti reati solo se tali detenuti e internati presentano le prove dello Stato in termini di arte. 58-c della presente legge: reati commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante atti di violenza, reato di cui all’art. 416-b cp, delitti commessi nelle condizioni previste dal medesimo articolo o per agevolare l’attività delle associazioni da esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-b, comma 1, 600-c, comma 1 e 2, 601, 602, 609-h, ove ricorra la condizione prevista dall’art. 1-d del presente articolo ricorre, e 630 cp, dall’art. 291-d del Testo Unico delle disposizioni in materia doganale approvato con DPR n. 43 del 23 gennaio 1973, e dall’art. 74 del TU in materia di droghe e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione delle relative dipendenze, ai sensi del DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Sono mantenute le disposizioni degli articoli 16-1 e 17-b del decreto legge 9 ottobre 1990, n. del 15 gennaio 1991, n. 8, entrato in vigore con modificazioni dalla Legge 15 marzo 1991 n. 82. Sono mantenute le disposizioni degli articoli 16-ie 17-b della legge con decreto 15 gennaio 1991, n. 8, entrato in vigore con modificazioni dalla Legge 15 marzo 1991 n. 82. Sono mantenute le disposizioni degli articoli 16-ie 17-b della legge con decreto 15 gennaio 1991, n. 8, entrato in vigore con modificazioni dalla Legge 15 marzo 1991 n. 82.

1-b. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi a detenuti o internati per uno dei reati indicati nel medesimo comma, a condizione che le prove acquisite abbiano definitivamente escluso attuali legami con la criminalità organizzata, il terrorismo o le organizzazioni eversione, nonché quando la sentenza di condanna definitiva ha accertato la loro limitata partecipazione al reato o quando è stato emesso un giudizio definitivo che accerta i fatti e le responsabilità, rendendo impossibile una proficua collaborazione con la giustizia, nonché quando, sebbene la loro collaborazione sia oggettivamente irrilevante, è stato loro riconosciuto uno dei le circostanze attenuanti previste dall’art. 62, numero 6), anche ove i danni siano stati risarciti dopo l’ultima sentenza, ovvero dall’art. 114 cp, o dal disposto dell’art. 116, comma 2, del medesimo Codice.

1-c. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo qualora non sussistano indizi di attuali legami con organizzazioni criminali, terroristiche o estorsive a detenuti e internati imputati dei reati di cui ai seguenti articoli: 575, 600-b, commi 2 e 3, 600-c, comma 3, 600-e, 628, comma 3, 629, comma 2, cp, 291-c del già citato Testo Unico approvato con DPR n. 43 del 23 gennaio 1973, art. 73 del già citato testo unico approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente all’ipotesi aggravata ai sensi dell’art. 80, comma 2, del citato testo unico, articolo 416 cp, commessi al fine di commettere i reati previsti dal libro II, Titolo XII, Capo III, comma 1, del medesimo codice,

1-d. I benefici indicati nel comma 1 possono essere concessi a detenuti o internati per i reati di cui agli articoli 600-b, 600-c, 600-d, 600-e, 609-b, 609-c, 609-d, 609-e, 609-h e 609-k cp solo sulla base dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto, svolta congiuntamente per almeno un anno anche insieme ai periti indicati nel comma 4 dell’articolo 80 della presente legge. Al reato di cui all’articolo 609-b del codice penale si applicano le disposizioni del periodo precedente, salvo che si applichi l’attenuante prevista dal medesimo articolo.

1-e. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione di benefici a detenuti e internati per i reati di cui agli articoli 600-b e 600-c, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-d.1, 600- e, 609-d, 609-e e 609-k del codice penale, nonché degli articoli 609-b e 609-h del medesimo codice, se commesso nei confronti di un minore, il giudice di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione dell’autore del reato allo specifico programma riabilitativo, di cui all’articolo 13-b della presente legge.

2. In ordine alla concessione dei benefici di cui al comma 1, il giudice di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza, dopo aver acquisito dettagliate informazioni tramite la commissione provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente per il luogo di detenzione del condannato . In ogni caso il giudice decide trenta giorni dopo l’istruttoria. Al predetto comitato provinciale può essere convocato il governatore del carcere dove è incarcerato il condannato.

2-b. In ordine alla concessione dei benefici di cui al comma 1-c decide il giudice di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza dopo aver acquisito dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trenta giorni dopo l’istruttoria.

3. Qualora il Comitato ritenga che sussistano particolari esigenze di sicurezza o che possano essere mantenuti collegamenti con organismi operanti in ambito non locale o extranazionale, ne informa il giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato per altri trenta giorni, al fine di acquisire fatti ed informazioni dagli organi centrali competenti.

3-b. Ai detenuti e agli internati, incarcerati per reati fraudolenti, non possono essere concessi lavoro fuori dal carcere, congedi gratuità e misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, ove il procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale, su loro iniziativa o su ammonimento del commissione provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica avente giurisdizione sul luogo di detenzione o internamento, informa degli attuali legami con la criminalità organizzata. In tal caso, le procedure previste dai commi 2 e 3 sono annullate.

 

CAPO II
CONDIZIONI GENERALI

5. Caratteristiche degli edifici carcerari

1. Gli istituti penali devono essere costruiti in modo da accogliere un numero ragionevole di detenuti e internati.
2. Gli edifici carcerari devono disporre di locali in cui possono svolgersi le attività associative, nonché di locali che soddisfino le esigenze della vita di un individuo.


6. Alloggio e pernottamento

1. I locali in cui sono tenuti i detenuti e gli internati devono essere di dimensioni ragionevoli, con illuminazione artificiale e naturale che consenta lo svolgimento della lettura e del lavoro; ben aerati, riscaldati ove richiesto dalle condizioni climatiche, e dovranno essere dotati di servizi igienici privati, adeguati e funzionali. Tali locali devono essere ben tenuti e puliti.
2. I locali per i posti letto sono costituiti da stanze per una o più persone.

3. Particolare cura deve essere posta nella scelta dei trasgressori assegnati ai locali per più persone.

4. All’imputato è concesso un posto letto in stanze singole purché la particolare situazione del carcere lo consenta.

5. Ogni prigioniero e internato deve disporre di una biancheria adeguata.
 

7. Abbigliamento e articoli da toeletta

1. Ogni trasgressore deve essere dotato di biancheria da letto, vestiti e articoli da toeletta sufficienti, in buono stato di manutenzione e puliti per soddisfare le normali esigenze della vita. 
           
2. Gli indumenti devono essere di un colore semplice e di aspetto ragionevole. Gli indumenti da lavoro devono essere indossati ove necessario per motivi di lavoro.

3. Le persone accusate e condannate a una pena detentiva non superiore ad un anno possono indossare i propri abiti purché puliti e idonei. Le persone accusate devono essere munite di abiti diversi da quelli forniti ai condannati e agli internati.

4. Ai detenuti e agli internati può essere consentito l’uso di propri abiti e oggetti di particolare valore morale o affettivo.


8. Igiene personale

1. Ai detenuti e agli internati è assicurato l’uso di lavandini e impianti per il bagno o la doccia adeguati e sufficienti, nonché di altri oggetti necessari alla loro cura e pulizia.

2. In ogni istituto penale sono previste strutture per il taglio e la rasatura periodici dei capelli. Potrebbe essere consentito l’uso di un rasoio elettrico personale.

3. Il taglio e la rasatura dei capelli possono essere imposti solo per particolari motivi sanitari.

9. Cibo

1. Ai detenuti e agli internati deve essere fornito cibo sano e sufficiente, tenendo conto della loro età, sesso, salute, lavoro, stagione e clima.

2. Gli alimenti sono generalmente forniti in locali idonei a tale scopo.

3. L’acqua potabile deve essere sempre a disposizione dei detenuti e degli internati.

4. La quantità e la qualità dell’alimentazione quotidiana è determinata da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

5. L’amministrazione penitenziaria provvede, di regola, direttamente al servizio di ristorazione.

6. I rappresentanti dei detenuti o internati, estratti a sorte una volta al mese, vigilano sull’applicazione di dette tavole e sulla preparazione dei pasti.

7. I detenuti e gli internati possono acquistare, a proprie spese, viveri e rinfreschi nei limiti fissati dal regolamento. Di norma la vendita di generi alimentari o rinfreschi è affidata a negozi carcerari gestiti direttamente dall’amministrazione penitenziaria oa ditte di vendita di merci i cui prezzi sono controllati dalle autorità comunali. I prezzi non possono superare i prezzi normalmente praticati nel luogo in cui ha sede l’istituto penale. I rappresentanti di cui al comma precedente, oltre a un delegato del direttore scelto tra il personale civile dell’istituto penale, controllano la qualità ei prezzi dei beni che vengono venduti all’interno del carcere.


10. Tempo da trascorrere all’aperto

1. Ai trasgressori che non lavorano all’esterno è consentito un esercizio quotidiano di almeno due ore al giorno. Solo per motivi eccezionali tale termine può essere ridotto a non meno di un’ora al giorno.

2. Le attività all’aperto sono svolte in gruppo, salvo i casi previsti dall’art. 33 e nei numeri 4) e 5) dell’art. 39, e sarà dedicato, se possibile, all’allenamento fisico.

11. Servizio sanitario

1. Ogni istituto di pena deve disporre di un servizio medico e di un servizio farmaceutico conformi alle esigenze di prevenzione e assistenza sanitaria relative ai detenuti e agli internati; almeno uno specialista in psichiatria deve essere presente anche nelle carceri.

2. Ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici, che non possono essere effettuati dai servizi sanitari carcerari, i detenuti e gli internati condannati sono trasferiti, con provvedimento del giudice di sorveglianza, agli ospedali civili o ad altri centri sanitari esterni. Per quanto concerne gli imputati, i suddetti trasferimenti sono disposti dal GIP, dopo la pronuncia della sentenza di 1° grado; dal gip prima della pronuncia della sentenza di 1° grado, nel corso dell’istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l’istruttoria sommaria e, in caso di processo sommario, fino alla comparizione dell’imputato in giudizio; dal giudice delegato, durante il procedimento istruttorio e durante il dibattimento; dal giudice di primo grado, durante il procedimento di sua competenza; dal presidente della Corte d’Appello, nel corso del procedimento istruttorio dinanzi alla Corte d’assise, fino alla riunione della Corte stessa e dal presidente della Corte dopo la sua convocazione.

3. L’autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, ove non vi sia minaccia di evasione, che i detenuti e gli internati che siano stati trasferiti in ospedali civili o in altri centri sanitari esterni con proprio provvedimento, ovvero con provvedimento di il direttore del carcere nei casi di massima urgenza, non deve essere sorvegliato durante la degenza ospedaliera, purché non sia necessario per tutelare la sua incolumità personale.

4. Qualora un detenuto o un internato non custodito esca dal centro sanitario senza giustificato motivo, può essere punito ai sensi del primo comma dell’art. 385 cp.

5. Non appena i trasgressori sono ammessi in un istituto penale, sono sottoposti a visita medica per accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L’assistenza sanitaria è assicurata, durante la detenzione in carcere, mediante controlli periodici e frequenti indipendentemente dalle richieste avanzate dagli interessati.

6. Ogni giorno un medico visiterà gli ammalati e coloro che ne richiedono la visita; segnala immediatamente la presenza di malattie che richiedano particolari ricerche e cure specialistiche; inoltre, verifica periodicamente l’idoneità dei soggetti alle mansioni alle quali sono stati assegnati.

7. I detenuti e gli internati sospettati o diagnosticati come affetti da una malattia contagiosa sono immediatamente isolati. Nel caso in cui si sospetti una malattia psichica, saranno adottate senza indugio sufficienti misure, secondo le norme in materia di assistenza psichiatrica e salute mentale.

8. In ogni istituto di pena femminile sono previsti servizi speciali per l’assistenza sanitaria alle gestanti e alle donne che hanno partorito da poco.

9. Le madri possono tenere con sé in carcere i propri figli fino a tre anni. Sono previsti asili nido speciali per la cura e l’assistenza dei bambini.

10. L’amministrazione penitenziaria, per l’organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi dei servizi sanitari pubblici locali, ospedalieri ed altri servizi sanitari, d’intesa con la “Regione” e secondo la politica del Ministero della Salute.

11. I detenuti e gli internati possono chiedere a proprie spese di farsi visitare da un medico di propria scelta. Nei confronti degli imputati è necessaria l’autorizzazione del giudice del procedimento, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.

12. Il “medico locale” deve recarsi presso gli istituti penitenziari almeno due volte l’anno per verificare le condizioni igienico-sanitarie, l’adeguatezza delle cure preventive previste dal servizio sanitario carcerario contro le malattie infettive e le condizioni igienico-sanitarie di detenuti negli istituti.

13. Il “medico locale” riferisce al Ministero della Salute e al Ministero della Giustizia sulle visite effettuate e sui provvedimenti da adottare, informandone anche i competenti uffici regionali e il giudice di sorveglianza.
 

12. Strutture per attività lavorative, educative e ricreative

1. Negli istituti penali, a seconda delle esigenze di cura, sono disponibili strutture per lo svolgimento delle attività lavorative, ricreative e culturali, nonché dell’istruzione e della formazione professionale, e di ogni altra attività associativa.

2. Gli istituti penali sono inoltre dotati di una biblioteca composta da libri e periodici, scelta dalla commissione prevista dal secondo comma dell’art. 16.

3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati partecipano alla gestione della biblioteca.


CAPO III
MODALITÀ DI TRATTAMENTO

13. Trattamento su misura per soddisfare le esigenze degli individui

1. Il trattamento carcerario deve soddisfare le esigenze particolari di ogni delinquente.

2. L’osservazione scientifica dell’autore del reato si effettua sia nei confronti dei condannati che degli internati, al fine di registrare le deficienze fisiche e psicologiche e le altre cause del loro disadattamento sociale. L’osservazione si effettua all’inizio dell’esecuzione della pena e prosegue per tutta la pena.

3. Sulla base degli esiti dell’osservazione, per ogni condannato e internato, sono fornite le indicazioni relative allo svolgimento del trattamento riabilitativo e si compila il relativo programma; tale programma potrà essere integrato o modificato a seconda delle esigenze sorte durante l’esecuzione della sentenza.

4. Le indicazioni generali e particolari relative al trattamento sono contenute, unitamente ai dati giudiziari, anagrafici e sanitari, nel fascicolo personale, nel quale sono successivamente registrati gli sviluppi del trattamento prestato ei suoi esiti.

5. È favorita la collaborazione dei condannati e degli internati in relazione alle attività di osservazione e di cura.

13-b. Trattamento psicologico delle persone condannate per reati sessuali
perpetrati ai danni di minori

1. I condannati per i delitti di cui agli articoli 600-be 600-c, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-d.1, 600-e, 609-d, 609-e e 609-k del cp, oltre che dagli articoli 609-b e 609-h del medesimo codice, se commessi nei confronti di un minore può essere sottoposto a un trattamento psicologico volto alla sua riabilitazione e sostegno. La loro partecipazione a detto trattamento è valutata ai sensi dell’articolo 4-b, comma 1-e, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima norma.

14. Assegnazione, raggruppamento e categorie di detenuti e internati

1. Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari e nelle sezioni deve essere limitato in modo da favorire la personalizzazione del trattamento.

2. L’assegnazione dei condannati e degli internati a singole istituzioni e il loro raggruppamento in ali di ciascuna istituzione è predisposta con particolare riguardo alla possibilità di realizzare un comune programma riabilitativo e alla necessità di evitare reciproche influenze negative. In merito agli incarichi, di regola, i criteri di cui al primo e al secondo comma dell’art. 42 si applica.
 
3. È prevista la separazione degli imputati dai condannati e dagli internati, dei giovani dai 18 ai venticinque anni di età dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'”arresto” dai condannati alla reclusione per.

4. In determinate circostanze, i detenuti e gli internati possono essere ammessi ad attività organizzate per una diversa categoria di detenuti.

5. Le donne devono essere ospitate in istituti separati o in ali speciali di istituti penali.

14-b. Regime di sorveglianza speciale

1. I condannati, gli internati e gli imputati possono essere sottoposti a un regime di sorveglianza speciale per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile in più occasioni, ogni volta per un periodo non superiore a tre mesi, se:

  1. sono persone che mettono a repentaglio l’incolumità con il loro comportamento o sconvolgono l’ordine in carcere;
  2. sono persone che impediscono le attività di altri detenuti o internati con violenza o minaccia;
  3. sono persone che, in vita carceraria, si avvalgono dello stato di soggezione di altri detenuti nei loro confronti;

2. Il regime di cui al comma 1 è determinato con provvedimento motivato dell’amministrazione penitenziaria, previo parere del collegio disciplinare, più due esperti riuniti presso il collegio disciplinare previsto dal quarto comma dell’art. 80.

3. Gli imputati sono sottoposti a un regime di sorveglianza speciale, subordinato anche al parere dell’autorità giudiziaria procedente.

4. In casi di necessità e urgenza l’amministrazione può disporre provvisoriamente il regime di sorveglianza speciale prima di acquisire i prescritti pareri, che devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Decorso tale termine l’amministrazione, acquisiti i prescritti pareri, prende le sue decisioni definitive entro dieci giorni e quindi, senza che sia intervenuta la decisione definitiva, decade il provvedimento provvisorio.

5. I condannati, gli internati e gli imputati possono essere sottoposti a un regime di sorveglianza speciale dal momento del loro ingresso in carcere, sulla base del loro precedente comportamento in carcere o di altro comportamento effettivo in libertà, indipendentemente dalla natura della la carica. L’autorità giudiziaria segnala ogni elemento, ove noto, all’amministrazione penitenziaria che decide sull’adozione dei provvedimenti di propria competenza.

6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è immediatamente riferito al giudice di sorveglianza affinché eserciti il ​​suo potere di vigilanza.

14-c. Rimostranza

1. L’interessato può proporre ricorso al tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento che ordina o proroga il regime della sorveglianza speciale, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento finale. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.

2. Il tribunale di sorveglianza si pronuncia sul ricorso, con ordinanza in camera di consiglio, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo.

3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L’interessato e l’amministrazione penitenziaria possono presentare denuncia.

4. Ove non diversamente previsto, si applicano le disposizioni del capo II-b del capo II.

14-g. Contenuti del regime di sorveglianza speciale

1. Il regime di sorveglianza speciale comporta le restrizioni strettamente necessarie al mantenimento dell’ordine e dell’incolumità, all’esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall’atto penitenziario.

2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18-c.

3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono stabilite nel provvedimento motivato che dispone il regime della sorveglianza speciale.

4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l’igiene e le esigenze relative alla salute; cibo; abbigliamento e biancheria da letto; la proprietà, l’acquisto e la ricezione di beni e oggetti consentiti dai regolamenti interni, nella misura in cui ciò non costituisca pericolo per l’incolumità; la lettura di libri e periodici; pratiche religiose; l’uso di apparecchi radiofonici autorizzati; esercizi all’aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto previsto dall’art. 10 sono indicati; colloqui con i difensori nonché con coniugi, conviventi, figli, genitori, fratelli e sorelle.  

5. Se il regime della sorveglianza speciale non è attuabile nel carcere in cui si trova un detenuto o un internato, l’amministrazione penitenziaria può disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro carcere idoneo, con il minor pregiudizio possibile alla difesa del detenuto e alla propria famiglia, dandone immediata comunicazione al giudice di sorveglianza. Il giudice di sorveglianza riferisce al Ministro sui casi in cui non sussistono motivi per il trasferimento.

15. Elementi di trattamento

1. Il trattamento dei condannati e degli internati si realizza principalmente mediante l’istruzione, il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive e favorendo un corretto contatto con l’esterno ei legami familiari.

2. Ai condannati e agli internati è garantito il lavoro, salvo impossibilità, ai fini del trattamento rieducativo.

3. Gli imputati sono ammessi, su loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificato motivo salvo o contraria autorità giudiziaria, alle attività lavorative o a frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente a loro scelta e , in ogni caso, a condizioni idonee alla loro forma giuridica.

 
16. Regolamento dell’istituto penitenziario

1. In ogni carcere il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive impartite dall’amministrazione penitenziaria rispetto alle esigenze dei gruppi di detenuti e internati ivi detenuti.

2. Le modalità di cura da seguire in ogni carcere sono regolate da regolamenti interni, che sono predisposti e modificati da una commissione composta dal giudice di sorveglianza, in qualità di presidente, governatore, medico, cappellano, persona in responsabile delle attività lavorative, un educatore e un assistente sociale. Il comitato può avvalersi degli esperti di cui all’art. 80, comma 4.

3. Il regolamento interno disciplina altresì le ispezioni a cui devono sottoporsi tutte le persone che entrano o escono dal carcere, con qualsiasi mezzo.

4. I regolamenti interni e le relative modifiche sono approvati dal Ministro della giustizia.


17. Partecipazione della comunità esterna alle azioni rieducative

1. Le finalità del reinserimento dei condannati e degli internati nella comunità sono perseguite anche mediante sollecitazione e organizzazione della partecipazione dei privati ​​e delle istituzioni o enti pubblici o privati ​​alle azioni rieducative.

2. È consentito l’ingresso in frequenti istituti penali con l’autorizzazione e secondo le direttive del giudice di sorveglianza, previo parere favorevole del governatore.

3. I soggetti di cui al comma precedente operano sotto la vigilanza del governatore.


18. Visite, colloqui, corrispondenza e informazioni

1. Ai detenuti e agli internati sono concesse visite e corrispondenza con i familiari e altre persone, nonché con il difensore civico dei detenuti, anche per consentire loro di compiere un atto legale.

2. Le visite si svolgono in appositi locali sotto il controllo della polizia penitenziaria, tale controllo è meramente visivo e non uditivo.

3. Sono particolarmente incoraggiate le visite dei familiari.

4. L’amministrazione penitenziaria mette a disposizione dei detenuti e degli internati la cancelleria necessaria per la corrispondenza, ove ne siano a corto.

5. Possono essere autorizzati contatti telefonici con familiari e, in casi particolari, con terzi, con i mezzi e le cautele previste dalla normativa.

6. I detenuti e gli internati sono autorizzati a custodire con sé giornali, periodici e libri liberamente in vendita all’esterno ea custodire altri mezzi di informazione.

7. ABROGATO

8. Salvo l’art. 18-b prevede, per quanto concerne gli imputati, i permessi per visite fino alla sentenza di 1° grado, e l’autorizzazione al contatto telefonico è di competenza dell’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 11, comma 2. Dopo la sentenza di 1° grado, l’autorizzazione alle visite è di competenza del direttore del carcere.

9. ABROGATO

18-b. Interviste con finalità investigative

1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all’art. 3 del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, entrato in vigore con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1991 n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all’art. 12 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, entrato in vigore con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, nonché gli agenti di polizia investigativa nominati dai preposti, a livello centrale, di il suddetto Dipartimento e dei suddetti servizi, hanno diritto a visitare le istituzioni carcerarie e possono essere autorizzati, ai sensi del comma 2 del presente articolo, a colloqui personali con detenuti e internati, al fine di ottenere informazioni utili per la prevenzione e la repressione dei reati connessi alla criminalità organizzata.

1 b. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili, almeno provinciali, degli uffici o dei reparti della Polizia di Stato e dei “Carabinieri” competenti per lo svolgimento delle indagini sul terrorismo, nonché ai gli agenti di polizia criminale nominati dai responsabili di livello centrale; tali disposizioni si applicano, nei limiti connessi agli aspetti rilevanti per il finanziamento del terrorismo, anche agli agenti della Guardia di Finanza, nominati dal responsabile di livello centrale, al fine di raccogliere dai detenuti e dagli internati informazioni utili alla prevenzione e punizione dei reati commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.

2. Al personale di polizia di cui ai commi 1 e 1 b è rilasciata l’autorizzazione allo svolgimento degli interrogatori da:

  1.  il ministro della Giustizia o suo delegato, se si tratta di internati, condannati o imputati;
  2.  il pubblico ministero, quando si tratta di indagati; 


3. L’autorizzazione al colloquio di cui al comma 2 è iscritta in un apposito registro classificato tenuto dall’autorità competente al rilascio di tali autorizzazioni.

4. Nei casi di particolare urgenza, l’urgenza attestata dal Ministro dell’interno o, dal Capo della Polizia, delegato dal Ministro, l’autorizzazione al colloquio di cui al comma 2, lettera a), non può essere richiesto, e ne deve essere fatta immediata comunicazione all’autorità ivi indicata; la predetta autorità provvede all’iscrizione nell’apposito registro classificato di cui al comma 3.

5. Il Procuratore nazionale antimafia ha il potere di condurre colloqui personali con detenuti e internati, non essendo necessaria l’autorizzazione, ai fini dell’espletamento dei compiti di impulso e coordinamento previsti dall’art. 371-b del codice di procedura penale; le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, quando concerne il colloquio con soggetti indagati, imputati o condannati per alcuni dei reati di cui all’art. 51, comma 3-b del codice di procedura penale, sono comunicati alla predetta Procura nazionale antimafia.

18 c. Restrizioni e controlli sulla corrispondenza

1. Per esigenze rilevanti ai fini delle indagini sia di indagine che di prevenzione dei reati, nonché per motivi di ordine e sicurezza del carcere, ai detenuti e agli internati possono essere imposte le seguenti restrizioni, per un periodo non superiore a sei mesi , prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:

  1. restrizioni alla corrispondenza postale e telegrafica, nonché alla ricezione della stampa;
  2. controllo della corrispondenza;
  3. il controllo del contenuto delle buste di corrispondenza, senza leggere la corrispondenza stessa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando la corrispondenza è indirizzata ai soggetti indicati all’articolo 103, comma 5 dell’articolo 103 del codice di procedura penale, all’autorità giudiziaria, alle autorità indicate all’articolo 35 della presente legge, al membri del Parlamento, alle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati di cui gli interessati sono cittadini e agli organi amministrativi o giudiziari internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, di cui l’Italia è membro.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono adottate con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore del carcere:

  1. dal giudice di sorveglianza, per i detenuti e gli internati condannati, nonché per gli imputati dopo la sentenza di 1° grado;
  2. dal giudice di cui all’articolo 279 del codice di procedura penale per i detenuti imputati fino alla sentenza di 1° grado; se procede un giudice associato, il detto provvedimento è adottato dal Presidente del “Tribunale” o della Corte d’Assise.

4. L’autorità giudiziaria indicata al comma 3, mentre ordina il controllo della corrispondenza, quando non ritenga di effettuare direttamente tale controllo, può delegarlo al direttore del carcere o ad un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria, dallo stesso nominato governatore.

5. Quando l’autorità giudiziaria indicata al comma 3, a seguito della verifica di controllo, ritiene che la corrispondenza o la stampa non possano essere consegnate o inoltrate al destinatario, ordina la conservazione della stessa. Il prigioniero e l’internato devono essere tempestivamente informati di ciò.

6. Contro le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 5 può essere proposto ricorso, secondo la procedura prevista dall’art. 14-c, al tribunale di sorveglianza, quando il provvedimento è emesso dal giudice di sorveglianza o, negli altri casi, al tribunale situato nella circoscrizione in cui ha sede il giudice che ha emanato i provvedimenti. Il giudice che ha emanato il provvedimento non può far parte del collegio giudicante. Salvo quanto diversamente previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale
.
7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, le buste contenenti la corrispondenza sono aperte alla presenza del detenuto o dell’internato.

19. Istruzione

1. Gli istituti penali provvedono alla formazione culturale e professionale organizzando corsi di istruzione e formazione professionale obbligatori, secondo le linee guida vigenti e con l’ausilio di modalità adeguate alla situazione personale dei soggetti.

2. Particolare attenzione è riservata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai 25 anni.

3. I corsi delle scuole secondarie superiori possono essere avviati negli istituti penali secondo le modalità previste dai regolamenti scolastici.

4. È facilitato il completamento della formazione universitaria o di un corso di studi di pari livello e viene favorita la frequenza dei corsi scolastici tramite corrispondenza, radio e televisione.

5. Sarà consentito l’accesso alle pubblicazioni conservate in biblioteca, con facoltà di scegliere liberamente il materiale di lettura.

20. Lavoro

1. Negli istituti penali è comunque incoraggiata l’assegnazione al lavoro e la partecipazione a corsi di formazione professionale da parte di detenuti e internati. A tal fine possono essere istituite attività manifatturiere organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private, e possono essere istituiti, organizzati e svolti corsi di formazione professionale da aziende pubbliche, o da aziende private convenzionate con la “Regione”.

2. Il lavoro carcerario non è qualificato come punizione ed è retribuito.

3. Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza della “fattoria penale” e della “colonia del lavoro penale”. 

4. Ai detenuti soggetti alle misure di sicurezza dell’ospedale carcerario e dell’ospedale psichiatrico giudiziario può essere assegnato un lavoro conforme alle finalità terapeutiche.

5. L’organizzazione e le modalità del lavoro carcerario devono rispecchiare quelle della società esterna al carcere al fine di consentire ai detenuti di acquisire una competenza professionale adeguata alle normali condizioni di lavoro al fine di facilitarne il reinserimento sociale.

6. Nell’assegnazione del lavoro ai detenuti si deve tenere conto esclusivamente della durata della disoccupazione durante la detenzione o internamento, delle responsabilità familiari, delle loro competenze, nonché delle precedenti attività documentate svolte e delle attività che possono svolgere in la loro liberazione, con esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza speciale di cui all’art. 14-b della presente legge.

7. L’inserimento lavorativo all’interno dell’istituto penale avviene nel rispetto delle graduatorie stabilite in due apposite graduatorie: una generica e l’altra per qualifica e mestiere.

8. Per la composizione delle graduatorie nelle graduatorie e per dare il nulla osta agli organi competenti per il collocamento, in ogni istituto penale è nominata una commissione composta dal governatore, da un componente degli ispettori o “sovrintendenti” di il Corpo di Polizia Penitenziaria e di un rappresentante del personale educativo, eletto nella categoria di appartenenza, di un rappresentante nominato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali rappresentate in maggior numero a livello nazionale, di un rappresentante nominato dal comitato distrettuale per lavoro avente competenza territoriale, e di un rappresentante delle organizzazioni sindacali locali.

9. Alle riunioni del comitato partecipa, senza potere di deliberazione, un rappresentante dei detenuti e degli internati, estratto a sorte secondo le modalità previste dal regolamento interno dell’istituto penale.

10. Per ogni membro è scelto, nominato o designato un supplente secondo i criteri sopra indicati.

11. Le norme ei regolamenti generali applicabili ai collocamenti ordinari e agricoli, nonché all’art. 19 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, si applica al lavoro fuori dal carcere.

12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme generali in materia di collocamento
.
13. Le amministrazioni penitenziarie, sia a livello centrale che locale, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati ​​o cooperative sociali interessate a dare opportunità di lavoro a detenuti e internati. Tali accordi disciplinano l’oggetto e le condizioni del lavoro, della formazione e della retribuzione, senza alcun onere a carico della finanza pubblica.

14. La direzione degli istituti penali, in deroga alle norme della contabilità pubblica generale ea quelle della contabilità speciale, e previa autorizzazione del ministro della giustizia, può vendere i prodotti fabbricati in carcere al prezzo di costo o sottocosto , tenendo conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per i prodotti corrispondenti sul mercato all’ingrosso della zona in cui è situato l’istituto penitenziario.

15. I detenuti e gli internati che mostrino particolari attitudini artigiane, culturali e artistiche possono essere esentati dal lavoro ordinario e possono essere autorizzati a svolgere tali attività in proprio.

16. Possono essere ammessi ad un apprendistato retribuito coloro che non hanno conoscenze tecniche sufficienti.

17. Il monte ore di lavoro svolto non deve eccedere i limiti previsti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, secondo tali leggi, devono essere garantiti il ​​riposo domenicale e la protezione assicurativa e previdenziale.

18. Ai detenuti e internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al primo comma sono garantite, per quanto consentito dagli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa nonché ogni tutela prevista dalle vigenti disposizioni in merito ai suddetti corsi.

19. Ai fini della presente legge non si applica l’interdizione derivante da una sentenza penale o civile, per quanto riguarda l’instaurazione e l’esercizio di rapporti di lavoro nonché l’assunzione all’appartenenza a cooperative sociali di cui all’art. Legge 8 novembre 1991 n. 381.

20. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmette al Parlamento una relazione analitica in relazione all’attuazione delle disposizioni di legge in materia di lavoro dei detenuti nell’anno precedente.

20-b. Modalità di organizzazione del lavoro

1. Il Soprintendente regionale all’Amministrazione Penitenziaria può assumere soggetti che non fanno parte dell’Amministrazione Penitenziaria, per contratto, con la direzione tecnica del processo produttivo; tali soggetti dovranno provvedere alla formazione specifica degli addetti al processo produttivo, contribuendo anche alla formazione professionale dei detenuti, in accordo con la “Regione”. Nuovi processi produttivi possono anche essere avviati, in via sperimentale, ricorrendo, se necessario, a servizi di imprese pubbliche o private ed acquisendo i progetti relativi ai suddetti servizi.

2. L’Amministrazione Penitenziaria, inoltre, applicando le disposizioni di cui all’art. 20, comma 11, coerentemente, promuove i manufatti carcerari anche mediante appositi accordi che verranno stipulati con imprese pubbliche o private dotate di un proprio sistema di distribuzione.

3. Le imprese private che dispongano di un ordine di fornitura all’amministrazione penitenziaria, previo accordo del direttore penitenziario, possono, in deroga alle norme della contabilità pubblica generale e della contabilità speciale, effettuare un pagamento differito, secondo le consuetudini e le norme vigenti.
4. Art. 1 della Legge 3 luglio 1942 n. 971, e dell’art. 611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920 n. 1908, sono abrogate.
 

21. Lavoro fuori dal carcere

1. I detenuti e gli internati possono essere ammessi al lavoro fuori dal carcere se sussistono condizioni idonee a garantire che le finalità previste dall’art. 15 deve essere raggiunto positivamente. Tuttavia, nel caso di persona condannata alla reclusione per uno dei delitti di cui all’art. 4-b, comma 1, l’affidamento al lavoro esterno può essere concesso dopo che sia stato scontato almeno un terzo della pena, e comunque non oltre 5 anni. Nei confronti delle persone condannate all’ergastolo, tale assegnazione può essere deliberata solo dopo che siano trascorsi almeno dieci anni.

2. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro esterno sono di norma inviati a svolgere i loro compiti senza scorta, a meno che non sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro fuori dal carcere previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente.

3. Quando si tratta di imprese private, il detenuto o l’internato opera sotto il diretto controllo della direzione penitenziaria a cui è stato assegnato; a tal fine la direzione può avvalersi dei dipendenti e del servizio di probation.

4. Nei confronti di ogni detenuto o internato, l’ordinanza di ammissione al lavoro fuori dal carcere è esecutiva previa approvazione del giudice di sorveglianza.

4-b. Le disposizioni dei commi precedenti nonché la previsione di cui al comma 16, secondo periodo, dell’articolo 20 si applicano anche ai detenuti e agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale fuori dalle carceri.

4-c. I detenuti e gli internati, di regola, possono essere assegnati ad attività di volontariato e non remunerate, anche tenendo conto delle loro specifiche capacità e attitudini lavorative, nell’ambito di progetti di opere comunitarie per lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, il “consorzio dei comuni delle zone di montagna”, associazioni di comuni, aziende sanitarie locali o per enti e organizzazioni nazionali e internazionali impegnati nel sociale, nell’assistenza sanitaria o nel volontariato. I detenuti e gli internati possono anche essere assegnati ad attività di volontariato e non remunerate a favore delle vittime dei loro reati. In ogni caso, l’attività dei detenuti e degli internati si svolge con modalità che non pregiudicano le loro esigenze relative al lavoro, allo studio, alla famiglia o alla salute. I detenuti e gli internati che siano accusati o condannati per il reato di cui all’articolo 416-b del codice penale e per i delitti commessi nelle condizioni previste dal medesimo articolo o con lo scopo di agevolare le attività di associazione per delinquere indicate nell’art. lo stesso articolo, sono escluse dalle disposizioni del presente comma. Se coerenti, le modalità previste dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000. le modalità previste dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000. le modalità previste dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000.


21-b. Assistenza ai minori fuori carcere

1. Le donne condannate e le internate possono essere autorizzate ad accudire e assistere i propri figli di età inferiore ai dieci anni, fuori dal carcere, ai sensi dell’articolo 21.

2. Tutte le disposizioni relative al lavoro fuori dal carcere, in particolare l’art. 21, si applicano
.
3. Alle stesse condizioni, l’assistenza al bambino fuori dal carcere può essere concessa anche al padre che si trova in carcere, se la madre del bambino è morta o non è completamente in grado di prendersi cura di lui e non è possibile concedere l’affidamento del bambino a chiunque altro.

21-c. Visite ai bambini malati

1. Le madri detenute – condannate o imputate o internate – in caso di imminente pericolo di morte o di gravi condizioni di salute del figlio, anche non convivente, sono autorizzate con provvedimento del giudice di sorveglianza o, nei casi di estrema emergenza, del direttore del carcere, a fare visita al bambino malato, con le precauzioni previste dal regolamento penitenziario. Alla stessa visita sono autorizzati anche i padri detenuti nelle stesse condizioni delle madri. In caso di ricovero del bambino, le modalità della visita devono essere regolate tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della malattia.

2. La madre carcerata – condannata o imputata o internata – di figli di età inferiore ai dieci anni, anche non conviventi, o il padre carcerato – condannato o imputato o internato – quando la madre è morta o completamente incapace di prendersi cura dei figli, è autorizzata, con provvedimento da emanarsi dal giudice competente entro le 24 ore precedenti l’orario della visita e con le modalità previste dal provvedimento stesso, ad assistere i propri figli durante le visite mediche specialistiche, rilevanti per la gravi condizioni di salute.

22. Determinazione del guadagno s

1. La retribuzione per ciascuna categoria di lavoratore è equamente stabilita in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto, all’organizzazione e alla tipologia del lavoro, in proporzione almeno ai due terzi della retribuzione prevista dai contratti collettivi . A tal fine è costituito un Comitato, composto e presieduto dal Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, dal Direttore dell’Ufficio del Lavoro dei detenuti e internati del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, da un Ispettore generale degli istituti penali, da un rappresentante della il Ministero del Tesoro, un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentate in maggior numero a livello nazionale

2. L’Ispettore generale degli istituti penali funge da segretario del Comitato.

3. La suddetta Commissione fissa la retribuzione spettante ai tirocinanti.

4. Il Comitato fissa altresì la durata massima retribuita per l’aspettativa dal lavoro e le condizioni e i mezzi per fruirne, relativi ai detenuti e agli internati adibiti al lavoro, all’interno o all’esterno del carcere, o per svolgere servizi all’interno del carcere, che frequentano corsi della scuola dell’obbligo o delle scuole secondarie, o corsi di formazione professionale, ove tali corsi siano svolti in carcere, durante l’orario di lavoro ordinario.

 
23. Remunerazione e assegno familiare

1. Abrogato

2. Abrogato

3. Abrogato

4. I detenuti che lavorano e gli internati hanno diritto all’assegno familiare per le persone a carico, come previsto dalla legge.

5. L’assegno familiare è erogato direttamente alle persone a carico secondo le disposizioni previste dalla normativa.


24. Impegnabilità e pignoramento del compenso

1. Dal compenso spettante ai condannati è dedotto l’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese processuali. L’importo dovuto ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, dal compenso spettante ai condannati e agli internati.

2. In ogni caso, per i condannati è accantonato un importo in proporzione ai tre quinti. Tale importo non è soggetto a pignoramento o pignoramento, salvo gli obblighi derivanti da manutenzioni, o da prelievi per il risarcimento dei danni arrecati ai beni mobili e immobili appartenenti all’amministrazione.

3. Il compenso dovuto agli internati e agli imputati non è soggetto a pignoramento o pignoramento, salvo gli obblighi derivanti da alimenti, o da estrazioni per il risarcimento dei danni arrecati ai beni mobili e immobili appartenenti all’amministrazione.


25. “Salvo”

1. Il “peculo” dei detenuti e degli internati è costituito dalla quota del compenso loro spettante ai sensi dell’articolo precedente, dal denaro detenuto al momento dell’entrata in carcere, dal denaro ricavato dalle cose di loro proprietà, dal denaro inviato dai propri familiari o da altri, o del denaro ricevuto a titolo di bonus o di utilità.

2. L’importo costituito dal “peculo” è portatore di un interesse legale per gli intestatari.

3. Il “peculio” è trattenuto in deposito dalla Direzione dell’istituto penitenziario.

4. Il regolamento stabilirà le modalità del deposito e stabilirà la quota di “peculo” a disposizione di detenuti e internati per l’acquisto di effetti personali autorizzati o da inviare a familiari e conviventi, e la quota di “peculio” a essere dato a prigionieri e internati quando vengono rilasciati dalle istituzioni carcerarie.


25-b. Comitati regionali per il lavoro carcerario

1. Sono istituiti i comitati regionali per il lavoro carcerario. Sono presieduti dal Sovrintendente regionale dell’Amministrazione Penitenziaria; essi sono composti dai rappresentanti locali delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative nonché dai rappresentanti della “Regione” operanti nel campo del lavoro e della formazione professionale. Partecipa, per conto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, un funzionario in servizio presso l’Ufficio regionale del lavoro.

2. Le attività di fabbricazione carceraria sono organizzate, sulla base di direttive, dalle Direzioni regionali dell’Amministrazione penitenziaria, sentiti i comitati regionali per il lavoro carcerario nonché le direzioni di ciascun istituto penale.

3. I luoghi di lavoro per la popolazione carceraria devono corrispondere, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, alle reali esigenze di ciascun istituto penale. Essi sono esposti in una tabella predisposta dalla direzione del carcere, dove sono elencati separatamente i luoghi relativi alle produzioni interne industriali, agricole e ai servizi per lo stabilimento.

4. I posti di lavoro disponibili fuori dal carcere in aziende pubbliche o private o in società cooperative, nonché i luoghi di lavoro attinenti ai processi produttivi che imprese private o società cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all’interno delle carceri, devono essere elencati anche nella tabella di cui al comma 3
.
5. Ogni anno la direzione penitenziaria organizza e predispone un piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, alla disponibilità del personale civile e degli agenti di polizia penitenziaria nonché alle strutture produttive.

6. La suddetta tabella, che può essere modificata in caso di mutamento della situazione, e il piano di lavoro annuale sono approvati dal Sovrintendente regionale del Dipartimento penitenziario, sentito il comitato regionale per il lavoro carcerario.

7. Le attività lavorative che possono essere svolte nelle “carceri di bassa sicurezza” sono indicate nei regolamenti di ciascun istituto penale.

26. Religione e pratiche religiose

1. I detenuti e gli internati sono liberi di professare la propria fede religiosa, di praticare il culto e di acquisire l’educazione religiosa.

2. In ogni carcere sia garantita la celebrazione dei riti della religione cattolica.

3. Ad ogni carcere sia assegnato almeno un cappellano.  
          
4. I credenti di altra religione diversa da quella cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, le visite dei ministri della propria fede e di celebrare i relativi riti.

27. Attività culturali, ricreative e sportive

1. Le attività culturali, ricreative e sportive, nonché le altre attività volte allo sviluppo della personalità dei detenuti e degli internati, sono promosse e organizzate, anche ai fini del trattamento rieducativo.

2. Una Commissione, composta dal Direttore del carcere, dagli educatori e assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati, è responsabile dell’organizzazione delle attività di cui al comma precedente, mantenendo anche i contatti con il mondo esterno utili al ri- inclusione dei detenuti nella comunità.

28. Legami familiari

1. Particolare attenzione deve essere prestata al fine di mantenere, migliorare o ristabilire i rapporti tra i detenuti e gli internati e le loro stesse famiglie.


29. Comunicazioni relative allo stato di detenzione, ai trasferimenti, alla malattia e al decesso

1. I detenuti e gli internati possono informare immediatamente i loro parenti e altre persone, da loro indicate, del loro ingresso in un istituto penale o del loro trasferimento già effettuato.

2. Quando si tratta della morte o di una grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, i suoi parenti o altre persone da essi indicate ne sono tempestivamente informati; analogamente, i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o di una grave malattia di una persona di cui al comma precedente.

30. Vattene

1. In caso di imminente pericolo di morte di un familiare o di un convivente, i condannati e gli internati possono essere lasciati andare a visitare gli ammalati, con le cautele previste dal regolamento; tale aspettativa è concessa dal giudice di sorveglianza. L’imputato è autorizzato, nel corso dei procedimenti di 1° grado, da dette autorità giudiziarie, ai sensi del secondo comma dell’art. 11, competente anche a provvedere al trasferimento degli imputati in strutture sanitarie esterne fino alla pronuncia della sentenza di 1° grado. L’aspettativa è concessa dal presidente del tribunale, durante il procedimento di appello, e dal presidente dell’ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello, durante il procedimento di cassazione.

2. Eccezionalmente può essere concesso un congedo equivalente per eventi di particolare gravità.

3. Il detenuto che non rientra in carcere alla scadenza del congedo senza giustificato motivo, se tale assenza è superiore a tre ore e fino a dodici, è punito con la sanzione disciplinare; se l’assenza è più lunga, è punito a norma del comma 1 dell’art. 385 cp e la previsione contenuta nell’ultimo comma del medesimo articolo.

4. L’internato che rientra in carcere oltre tre ore dopo la scadenza del congedo senza giustificato motivo è punito con sanzioni disciplinari.


30-b. Disposizioni e Reclami in materia di congedo

1. Prima di decidere sulla domanda di congedo, l’autorità competente accerta la sussistenza dei motivi addotti, per il tramite delle autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo ove il richiedente chiede di recarsi.

2. La decisione sulla richiesta è adottata con provvedimento motivato.

3. Il provvedimento è immediatamente notificato senza formalità, anche telegraficamente o telefonicamente, al Pubblico Ministero e all’interessato, i quali hanno ventiquattro ore successive per proporre ricorso al Tribunale di sorveglianza, ove il provvedimento sia stato adottato dal Giudice di sorveglianza, ovvero alla Corte d’Appello, ove il provvedimento sia stato emesso da altro organo giurisdizionale.

4. Il Tribunale di Sorveglianza o la Corte d’Appello, dopo aver ottenuto sintetiche informative, ove richieste, delibera entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo, dandone immediata comunicazione ai sensi del comma precedente.

5. Il giudice di sorveglianza, o il presidente della corte d’appello, non fanno parte del collegio che decide sul ricorso avverso il provvedimento da lui emanato.

6. Ove non sia possibile per i Magistrati di circoscrizione la costituzione del Tribunale di sorveglianza, per la disposizione contenuta nel comma precedente, la composizione del Tribunale è conforme all’art. 68, commi 3 e 4.

7. L’esecuzione del congedo è sospesa fino alla scadenza del termine previsto dal comma 3 e durante il procedimento previsto dal comma 4, fino alla scadenza del termine ivi previsto.

8. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell’art. 30. In tal caso è obbligatoria una scorta.

9. Il procuratore generale presso la Corte di appello è informato del congedo concesso e dell’esito del congedo, mediante relazione trimestrale degli organi che lo hanno concesso.

30-c. Congedo bonus

1. Il giudice di sorveglianza, sentito il direttore del carcere, può concedere ai condannati per buona condotta ai sensi del successivo comma 8 e qualora non siano ritenuti un pericolo per la società, al fine di consentire loro di coltivare interessi affettivi, culturali o lavorativi. La durata del congedo bonus non può superare complessivamente i quarantacinque giorni per ogni anno del termine da scontare.

2. Per quanto riguarda i minori condannati, la durata del congedo gratuito non può superare i trenta giorni ogni volta e la durata complessiva non può superare i cento giorni per ogni anno del termine da scontare.

3. L’esperienza del congedo bonus è parte integrante del percorso di cura e deve essere seguita da educatori e assistenti sociali penitenziari che lavorano insieme agli assistenti sociali della comunità.

4. La concessione del congedo aggiuntivo è consentita:

  1. nei confronti dei condannati “all’arresto” o alla reclusione non superiore a quattro anni, anche se correlata all’arresto;
  2. nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo aver scontato almeno un quarto della pena;
  3. nei confronti dei condannati alla detenzione per uno dei reati di cui all’art. 4-b, commi 1, 1-c e 1-d, dopo aver scontato almeno la metà della pena e, comunque, non oltre dieci anni;
  4. nei confronti dei condannati all’ergastolo, dopo aver scontato almeno dieci anni di pena.

5. Nei confronti del delinquente che, nel corso della pena o delle “misure restrittive”, sia stato accusato di un delitto doloso e doloso commesso nell’atto di scontare la pena o nell’esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, la concessione del congedo aggiuntivo essere consentito solo trascorsi due anni dalla data in cui è stato commesso il reato.

6. Le “precauzioni” relative al congedo bonus di cui al primo comma dell’art. 30 si applica, se necessario; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma del medesimo articolo.

7. Il provvedimento relativo al congedo bonus è oggetto di ricorso al Tribunale di Sorveglianza, secondo le modalità di cui all’art. 30-b.

8. Si considera “buono” il comportamento dei condannati che, durante la detenzione, abbiano costantemente mostrato senso di responsabilità e si siano comportati correttamente nelle attività organizzate in carcere e in ogni eventuale attività lavorativa o culturale.

30-g. Concessione di permessi bonus ai recidivi

1. Ai detenuti ai quali si applica la recidiva prevista dall’articolo 99, comma 4, cp, possono essere concessi i permessi bonus nei seguenti casi previsti dal quarto comma dell’articolo 30-c:

  1. un. alla lettera a), dopo aver scontato un terzo della pena;
  2. b. alla lettera b), dopo aver scontato metà della pena;
  3. c. alle lettere c) ed) dopo aver scontato i due terzi della pena e, comunque, non oltre quindici anni.

31. Costituzione dei rappresentanti dei detenuti e degli internati

1. La nomina dei rappresentanti dei detenuti e degli internati prevista dall’art. 12 e artt. 27 sarà estratto a sorte secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell’ente.


CAPO IV
REGIME CARCERE

32. Norme comportamentali per detenuti e internati. Obbligo di risarcire i danni causati

1. I detenuti e gli internati, al momento dell’ingresso in carcere, e successivamente quando necessario, sono informati delle disposizioni generali e speciali relative ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

2. Devono osservare le regole e le disposizioni che disciplinano la vita carceraria.

3. Nessun detenuto o internato, ove coinvolto nei servizi dell’istituto, può avere compiti che implichino potere disciplinare o che gli consentano di avere una posizione di rilievo nei confronti degli altri.

4. I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione, evitando di arrecare danno a cose altrui.

5. I detenuti e gli internati che arrecano danno ai “beni mobili” appartenenti all’amministrazione penitenziaria devono risarcirli, fermo restando ogni eventuale procedimento penale o disciplinare.

33. Isolamento

1. Negli istituti penali è consentito l’isolamento continuo:

  1. quando richiesto per motivi di salute;
  2. durante l’esecuzione della sanzione di esclusione dall’attività associativa;
  3. per gli imputati, durante la fase dell’istruttoria e per gli arrestati, durante la fase del procedimento cautelare, ove e fintantoché ciò sia ritenuto necessario dall’autorità giudiziaria.

34. Ricerche personali

1. I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza.

2. Le modalità di tale procedura di perquisizione devono essere svolte in modo da non ledere la dignità personale del detenuto.


35. Diritto di lamentarsi

1. I detenuti e gli internati possono formulare richieste e denunce, oralmente o per iscritto, anche in busta chiusa:
 

  1. al Direttore del carcere, al Direttore regionale, al Capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
  2. alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita alle carceri;
  3. al difensore civico nazionale dei detenuti e al difensore civico regionale o locale dei detenuti;
  4. al Presidente del Consiglio regionale;
  5. al giudice di sorveglianza;
  6. al Capo dello Stato.


35-b. Denuncia giurisdizionale

1. Il procedimento relativo alla denuncia di cui all’articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Fatti salvi i casi in cui le richieste siano manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il giudice di sorveglianza fissa la data dell’udienza e ne informa l’amministrazione interessata, che ha diritto di comparizione o di presentare osservazioni e richieste.

2. Il reclamo di cui all’articolo 69, comma 6, lettera a), deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

3. In caso di accoglimento, il giudice di sorveglianza, nei casi previsti dall’articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l’annullamento del provvedimento irrogante la sanzione disciplinare. Nei casi di cui all’articolo 69, comma 6, lettera b), accertata la sussistenza del pregiudizio, ordina all’amministrazione di porvi rimedio entro il termine indicato dal giudice.

4. Contro la decisione del giudice di sorveglianza può essere proposto ricorso al tribunale di sorveglianza entro quindici giorni entro quindici giorni dalla comunicazione dell’atto di deposito.

4-b. Avverso la decisione del tribunale di sorveglianza può essere proposto ricorso alla corte di cassazione per violazione di legge, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’atto di deposito.

5. In caso di mancata esecuzione di un provvedimento non più impugnabile, l’interessato o un suo difensore, dotato di speciali poteri, può chiedere l’adempimento al giudice di sorveglianza che ha emanato il provvedimento. Devono essere rispettate le disposizioni stabilite dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

6. Il giudice di sorveglianza, accogliendo la richiesta:

  1. provvede all’adempimento, indicando le relative modalità e tempi, tenuto conto del programma stabilito dall’Amministrazione per l’attuazione del provvedimento, e purché tale programma sia compatibile con l’adempimento del diritto;
  2. annulla tutti gli atti che possano violare o eludere la disposizione non applicata;
  3. Abrogato
  4. nomina, ove necessario, un commissario appositamente nominato.

7. Il giudice di sorveglianza è a conoscenza di tutte le questioni relative all’esatto adempimento, comprese quelle relative agli atti del commissario appositamente nominato. 

8. Avverso il provvedimento emanato per l’adempimento può essere proposto ricorso per violazione di legge avanti la corte di cassazione.

35-c. Rimedi risarcitori a seguito della violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali contro detenuti e internati

1. Quando il pregiudizio indicato dall’articolo 69, comma 6, lettera b) consiste in un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, recepita dall’art. legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, su istanza presentata dal detenuto in persona o tramite il suo difensore, dotato di speciali poteri, il giudice di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, la riduzione della pena da scontare pari a un giorno ogni dieci giorni scontati mentre il ricorrente ha subito il danno.

2. Qualora il termine da scontare sia tale da non poter detrarre l’intera percentuale prevista dal comma 1, il giudice di sorveglianza provvede altresì a liquidare al richiedente un importo di euro 8,00 per ogni giorno di danno subito, con riferimento al termine residuo e come risarcimento del danno. Il giudice di sorveglianza procede allo stesso modo quando il periodo di detenzione scontato in condizioni non conformi all’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali è inferiore a quindici giorni.

3. Coloro che hanno subito il danno previsto dal comma 1 durante la custodia cautelare o cautelare, non computabile nella determinazione della pena da scontare o coloro che hanno scontato la pena detentiva, possono proporre ricorso, di persona o tramite i loro difensori, muniti di speciali poteri, dinanzi al tribunale competente nel circondario in cui risiedono. Tale azione deve essere presentata entro sei mesi dalla fine della detenzione, altrimenti non sarà valida. Il Tribunale decide, in sede di giudice unico, nelle forme previste dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. L’ordinanza di pronuncia del provvedimento non è impugnabile. Il risarcimento del danno è corrisposto secondo la misura prevista dal comma 2.

36. Regime disciplinare

1. Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e di autocontrollo. Il regime disciplinare deve essere adeguato alle condizioni fisiche e psichiatriche dei soggetti.

37. Premi

1. I premi costituiscono riconoscimento del senso di responsabilità dimostrato nei comportamenti personali e nelle attività organizzate in carcere.

2. Il regolamento prevede compensi e gli organi competenti aventi competenza a concederli.

38. Violazioni disciplinari

1. I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un atto che non sia espressamente previsto come violazione delle norme.

2. Nessuna sanzione può essere irrogata se non con provvedimento motivato dopo aver portato la presunta violazione all’attenzione dell’interessato, il quale è legittimato a far valere la propria difesa.

3. Nell’irrogazione delle sanzioni si deve tener conto della natura e della gravità di un atto nonché del comportamento e delle condizioni personali dell’interessato.

4. Le sanzioni si applicano nel rispetto della personalità dei detenuti e degli internati.

39. Sanzioni disciplinari

1. Le violazioni disciplinari possono comportare solo le seguenti sanzioni:

  1. avviso del governatore;
  2. ammonimento, da parte del governatore, alla presenza di membri del personale e di un gruppo di detenuti o internati;
  3. esclusione dalle attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;
  4. isolamento durante il tempo trascorso all’aperto per non più di dieci giorni;
  5. esclusione dall’attività associativa per non più di quindici giorni.

2. La sanzione di esclusione dall’attività associativa non può essere applicata senza una certificazione scritta, rilasciata dal medico, che attesti che l’interessato è in grado di sopportare la sanzione. La persona esclusa dalle attività associative deve sottoporsi a continui controlli medici durante tutto il periodo di isolamento.

3. L’applicazione della sanzione di esclusione dall’attività associativa è sospesa nei casi di gestanti, madri di bambini di età inferiore ai sei mesi e madri che allattano di bambini di età inferiore a un anno.

40. Autorità competenti aventi giurisdizione per decidere sulle sanzioni

1. Le sanzioni di “ammonizione” e “ammonizione” sono decise dal direttore del carcere.

2. Le altre sanzioni sono decise dal consiglio di disciplina, composto dal governatore o, in caso di suo legittimo impedimento, dal più alto membro del personale di rango, con funzioni di Presidente, dal medico e dall’educatore.

 
41. Impiego di forza fisica e uso di mezzi di coercizione

1. Non è consentito l’uso della forza fisica contro detenuti e internati ove non sia necessario per prevenire o evitare atti di violenza, per impedire tentativi di fuga o per vincere resistenze, anche passive, nell’esecuzione degli ordini impartiti.

2. I membri del personale che, a qualsiasi titolo, ricorrono alla forza fisica contro detenuti o internati devono immediatamente denunciare tale fatto al direttore del carcere il quale, senza indugio, ordina le prove cliniche e procede alle altre indagini pertinenti al caso.

3. Nessun mezzo di coercizione fisica può essere utilizzato se non espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non è possibile farvi ricorso a scopo disciplinare, ma solo allo scopo di evitare lesioni ai persone o danni a cose o per garantire l’incolumità del detenuto stesso.

4. L’uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente monitorato da un medico.

5. Gli agenti di polizia penitenziaria in servizio all’interno delle carceri non possono portare armi se non in casi eccezionali, quando ciò sia stato ordinato dal governatore.

41-b. Situazioni di emergenza

1. Il Ministro della giustizia ha il potere di sospendere l’applicazione delle norme abituali di trattamento dei detenuti e degli internati, nel carcere interessato o in una parte di esso, in casi eccezionali di rivolta carceraria o altre situazioni di grave emergenza. Tale sospensione deve basarsi sulla necessità di ristabilire l’ordine e la sicurezza e la sua durata è strettamente limitata al raggiungimento delle finalità sopra indicate. 
 
2. Ove ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, anche su richiesta del Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia ha il potere di sospendere, in tutto o in parte, le persone incarcerate per uno dei delitti previsti dall’art. primo periodo del comma 1 dell’art. 4-b, o comunque per un reato commesso avvalendosi dei presupposti o con lo scopo di agevolare una associazione di tipo mafioso, nei confronti della quale si evidenziano attuali legami con organizzazioni criminali, terroristiche o eversive, l’applicazione del disciplina del trattamento e delle disposizioni previste dalla presente legge che possono essere in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza. Tale sospensione comporterà i vincoli necessari per soddisfare i suddetti requisiti e per impedire collegamenti con gli organismi di cui al comma precedente. In caso di concorso di pena o di concomitante ordine di custodia cautelare nei confronti di una persona, la sospensione può essere disposta anche quando il detenuto ha scontato la parte di pena o di custodia cautelare pertinente ai reati di cui all’articolo 4-b.

2-b. I provvedimenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell’interno, sentita la Procura della Repubblica che svolge le indagini preliminari o l’Ufficio del giudice procedente e dopo aver acquisito ogni altra necessaria informazione presso il Dipartimento Nazionale Antimafia e presso gli organi di polizia, sia centrali che specializzati nella lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo o alla criminalità eversiva, di rispettiva competenza. La stessa disposizione ha durata di quattro anni, ed è prorogabile, nelle stesse forme, per ulteriori periodi di due anni ciascuno. Tale proroga è disposta quando vi sono prove che la capacità del detenuto o dell’internato di mantenere legami con organizzazioni criminali, terroristiche o sovversive sussiste ancora, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione del soggetto all’interno dell’associazione, dell’attività criminale attualmente in corso nell’organizzazione degli autori di reato, del verificarsi di nuove accuse, non valutate prima, degli esiti del trattamento penitenziario e della famiglia del soggetto standard di vita. Il semplice scorrere del tempo non è, di per sé, una prova sufficiente per escludere la capacità del soggetto di mantenere i legami con la sua associazione o per dimostrare che tale organizzazione non è più attiva.

2-c. [Abrogato]


2-d. I detenuti sottoposti a tale regime di detenzione speciale saranno rinchiusi in carceri a loro esclusivamente dedicate, ubicate preferibilmente su isole, o, comunque, in apposite ali separate, dal punto di vista logistico, dal resto dell’istituto penale, e presidiato da reparti specializzati della Polizia Penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e delle disposizioni di cui al comma 2 prevede:

  1. l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, principalmente con riguardo alla necessità di prevenire i contatti con l’associazione per delinquere cui attualmente appartiene o fa riferimento l’autore del reato, i contrasti con le associazioni contrarie, le interazioni con altri detenuti o internati appartenenti alla stessa associazione o ad altre associazioni ad essa alleate;
  2. che il numero delle visite sia limitato a una al mese, da svolgersi ad intervalli regolari e in appositi locali attrezzati in modo da impedire lo scambio di oggetti. Sono vietate le visite con persone diverse da parenti e conviventi, salvo casi eccezionali di volta in volta stabiliti dal direttore del carcere o, come per imputati fino all’emissione della sentenza di primo grado, dalla competente autorità giudiziaria ai sensi del comma 2 dell’art. . 11. Le visite sono sottoposte a controllo uditivo, e sono registrate previa autorizzazione motivata della competente autorità giudiziaria ai sensi del comma 2 dell’art. 11; provvedimento motivato del direttore del carcere, ovvero, come per gli imputati fino all’emissione della sentenza di primo grado, dell’autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 2 dell’art. 11, e solo trascorsi i primi sei mesi dall’esecuzione, può autorizzare, per coloro che non hanno ricevuto visita, una telefonata al mese con parenti e conviventi, non superiore a dieci minuti, che deve comunque essere registrata. Le visite dovranno comunque essere videoregistrate. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori, con i quali sarà possibile effettuare una telefonata o un colloquio, fino a tre volte alla settimana, della stessa durata delle visite o delle telefonate con membri della famiglia;
  3. la limitazione dell’ammontare del denaro, dei beni e degli oggetti che i detenuti possono ricevere dall’esterno;
  4. l’esclusione dai rappresentanti dei detenuti e degli internati;
  5. il controllo della corrispondenza, fatta eccezione per i parlamentari, con le autorità europee o nazionali competenti in materia di giustizia;
  6. la limitazione della permanenza giornaliera all’aperto, in gruppi composti da non più di quattro persone, fino a due ore al giorno, fermo restando il limite minimo previsto dall’art. 10, comma 1. Devono inoltre essere adottate tutte le misure di sicurezza, anche attraverso disposizioni logistiche nei locali di detenzione, necessarie per garantire la totale impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a gruppi diversi, di scambiarsi oggetti e di cucinare cibi.

2-e. Le denunce contro l’esecuzione forzata possono essere avanzate dal detenuto o dall’internato nei confronti del quale è stata ordinata o prorogata l’applicazione del regime di cui al comma 2, o dal suo difensore. Il reclamo deve essere proposto entro venti giorni dalla data di comunicazione del provvedimento e la decisione in merito è del tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.

2-f. Il giudice, entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso di cui al comma 2-e, si pronuncia in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 cpp, sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento disposizione. In udienza, la funzione di pubblico ministero può essere svolta da un rappresentante dell’ufficio della Procura dello Stato di cui al comma 2-b o dalla Procura nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il pubblico ministero indicato al comma 2-b, il procuratore generale presso la corte d’appello, il detenuto, l’internato o il difensore possono proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, al tribunale di cassazione contro il provvedimento del giudice per violazione di legge. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento, e deve essere trasmesso senza indugio alla corte di cassazione. In caso di accoglimento del ricorso, il ministro della giustizia, qualora intenda apportare un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, segnala, tenuto conto della decisione del tribunale di sorveglianza, elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.

2 g. Quanto alla partecipazione del detenuto o dell’internato all’udienza, le disposizioni di cui all’articolo 146-b delle norme esecutive, di coordinamento e provvisorie del codice di procedura penale, previste dal decreto legislativo n. 271 del 28 luglio 1989.

42. Trasferimenti

1. Il trasferimento è disposto per gravi e motivati ​​motivi di sicurezza, per motivi rilevanti per il carcere, per motivi di giustizia, di salute, di studio e di famiglia.

2. Nell’ordinare i trasferimenti devono essere favoriti i criteri di assegnazione dei detenuti a istituti di pena situati vicino alla loro residenza familiare.

3. I detenuti e gli internati sono trasferiti con i propri effetti personali e con almeno una parte del loro “peculio”.

42 b. Trasporto scortato di prigionieri

1. Si tratta dell’accompagnamento, da un luogo all’altro, di detenuti, internati, detenuti dalla polizia, arrestati o, comunque, privati ​​della libertà.

2. Il trasporto scortato dei detenuti maggiorenni e degli internati è effettuato, nel minor tempo possibile, dal Corpo di Polizia Penitenziaria, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti e, per quanto riguarda le donne, con l’assistenza delle donne del personale.

3. Il trasporto scortato di persone di competenza dei Centri per la giustizia minorile può essere effettuato presso diverse forze dell’ordine, nei luoghi in cui non siano disponibili i componenti del Corpo di Polizia Penitenziaria assegnati al settore minorile.
 
4. Durante il trasporto scortato deve essere prestata la dovuta attenzione al fine di proteggere le persone trasferite dalla curiosità del pubblico e da ogni tipo di pubblicità, nonché ad evitare loro inutili disagi. L’inosservanza di tale disposizione sarà considerata ai fini disciplinari.

5. Durante i trasporti individuali scortati, l’uso delle manette è obbligatorio ove richiesto per la pericolosità del detenuto o per minaccia di fuga o per circostanze ambientali che rendono difficoltoso il trasferimento. In tutti gli altri casi è vietato l’uso delle manette o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica. Per quanto riguarda i trasporti individuali scortati di detenuti e internati, la valutazione della pericolosità del detenuto o della minaccia di fuga è effettuata, al momento dell’ordine del trasporto scortato, dall’autorità giudiziaria o dalla competente direzione penitenziaria, che impartiscono anche le relative istruzioni.

6. Durante i trasporti collettivi scortati sono obbligatorie le manette multiple modulari delle tipologie previste dal decreto ministeriale. È vietato l’uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.

7. Durante i trasporti scortati individuali e collettivi, nei casi previsti dal regolamento, ai detenuti è consentito indossare abiti in borghese. I trasporti scortati di persone di cui al comma 3 sono normalmente effettuati in borghese.

43. Rilascio

1.  The release of prisoners and internees shall be carried out, without delay, by the prison management on the basis of a written order either from the competent judicial authority or the Police.

2.  The prison governor shall give notice of the envisaged release, at least three months in advance, to the social assistance council and the Probation Service Centre in the place where the penal institution is located and the above-mentioned bodies situated where the subject is going to take up his residence, communicating all data necessary for the proper aftercare interventions. Should it not be possible to envisage the release three months in advance, the governor shall communicate the prescribed data as soon as he knows of the relevant decision.

3.  In addition to what is specifically provided for by law, the governor shall inform in advance the supervisory judge, the police commissioner and the police office having territorial jurisdiction, of any release, also temporary, from the penal institution.

4.  The prison disciplinary board, on release or afterwards, shall issue, to a prisoner requesting it, a certificate containing any vocational training obtained as well as impartial information about his behaviour.
 
5.  Where a person does not have civilian clothes, he shall be provided with them.

44. Births, marriages, deaths

1.  In official documents relevant to weddings celebrated in prison, births and deaths which occur in penal institutions, the prison shall not be mentioned.

2.  The prison governor’s office shall immediately inform the judicial authority having jurisdiction in that area, the judicial authority which had jurisdiction over the subject, and the Ministry of Justice, about the death of a prisoner or an internee.

3.  The corpse shall be placed immediately at the disposal of their relatives.


CHAPTER V
ASSISTANCE

45. Assistance to the families

1.  The treatment of prisoners and internees shall be combined with actions directed at giving assistance to their families.

2.  Such actions are aimed also at maintaining and improving the relationships between the subjects and their families, as well as removing problems that may impede their social reintegration.

3.  Collaboration from both public and private organisations qualified in providing social assistance shall be used for this purpose.

46. Post-prison assistance

1.  Prisoners and internees shall receive particular assistance during the period of time immediately preceding their release and for an appropriate period of time after their release.

2.  Final reinsertion into life outside prison is made easier by actions carried out by the probation service also in co-operation with the organisations mentioned in the previous article.

3.  Notice is given to the competent public health authorities of the release of prisoners and internees suffering from serious physical impairment or from mental illness or abnormality, in order for those authorities to provide the necessary assistance.

 
CHAPTER VI
COMMUNITY MEASURES AND RELEASE OF DEBT

47. Assignment of the offender to the Probation Service

1. If a sentence imposed does not exceed three years, the sentenced offender may be assigned to the Probation Service outside prison, for a period equal to the length of the sentence to be served.

2. The order shall be issued on the basis of the results of the observation of the prisoner, which is carried out in prison, for at least one month, by an appropriate team, when it is deemed that the measure itself, also through the obligations and prohibitions referred to in para 5, should contribute to the re-education of the offender and ensure prevention from the risk of him committing other crimes.

3. The assignment to the Probation Service may be ordered without carrying out the observation in prison where the sentenced person, after the committal of the crime, showed  such  behaviour as to allow the judgement to be made in terms of para 2.

3-b. The assignment to the Probation service can also be granted to the finally sentenced person who has to serve a sentence not exceeding four years, even if remaining part of a longer sentence, when, during at least the year before the submission of a request, either serving a final sentence or under a pre-trial or remand measure or at liberty, he had a behaviour such as to allow the assessment under paragraph 2.

4. The request for assignment to the Probation Service is submitted after the beginning of the enforcement of the sentence, to the supervisory court having jurisdiction over the place of enforcement. When there is a serious prejudice stemming from the prolongation of the offender’s detention, the request can be submitted to the supervisory judge having jurisdiction over the place of detention. The supervisory judge may order the offender’s release and his temporary assignment to the probation service, if concrete indications are provided concerning the eligibility of the offender to be assigned to the probation service and concerning the serious prejudice deriving from the offender’s imprisonment, and if there is no danger of escape. The order is effective until the decision of the supervisory court, to which the supervisory judge shall immediately transmit the proceedings, and which shall decide within 60 days.

5. When assignment is granted, the relevant minutes shall indicate the obligations and prohibitions to be complied with by the subject with regard to his relations with the probation service, his domicile, his freedom of movement, his work and his disqualification from attending specified premises.

6. The said minutes may also establish that, during either the whole or a part of the assignment period, the sentenced offender shall not reside in one or more local authority area or that he shall reside in a particular local authority area; in particular, obligations and prohibitions are stipulated preventing the subject from engaging in activities or from maintaining personal relationships that might lead to the commission of further offences.

7. The minutes shall also provide for any possible reparation by the assigned person in respect of the victim of the offence, as well as his compliance with family duties.

8. During the assignment, the obligations and prohibitions may be modified by the Supervisory Judge. Temporary derogations to such obligations and prohibitions shall be authorised, upon proposal of the director of the office for the execution of sentences in the community, by the supervisory judge, even in oral form in urgent cases.

9. The Probation Service shall supervise the conduct of the assigned person and shall assist him in overcoming the difficulties of his social re-insertion, by establishing contacts with his family and with the environment where he lives.

10.  The Probation Service shall make periodical reports to the Supervisory Judge on the behaviour of the assigned offender.

11.  Assignment shall be revoked where the offender’s behaviour is against the law or contrary to provisions, and is deemed incompatible with the continuation of probation.

12.  However, successful completion of the probation period by the offender terminates the prison sentence and all other penal effects. The Supervisory Court, if the persons concerned is in poor economic conditions, can also declared the pecuniary penalty as terminated, where it was not already collected.

12b. The person assigned to the probation service who, during the assignment period, has shown a real social rehabilitation, which can be proved by his behaviours revealing his positive development, a reduction of the sentence may be granted under article 54. Articles 69, para 8, and 69-b as well as article 54 para 3 shall apply.

47-b. Assignment to the Probation Service in Particular Cases
Article repealed by article 3 of Law nr. 165 dated 27th May 1998. This measure is still provided by article 94 of the DPR dated 9th October 1990, nr 309.
[1]

47-c. Home Detention

01. The sentence of imprisonment for any crime, excluding those provided for by book II, title XII, Chapter III, section I, and by articles 609-b, 609-d, 609-h of the Criminal Code, by article 51, paragraph 3-b of the code of criminal procedure and by art 4-b of this Act, can be served in the offender’s own home or in a public health care centre or attendance centre or housing centre, when the said offender, at the moment of starting the enforcement of his punishment, or after its beginning, is seventy years old, provided that he was not found to be an habitual or professional offender or an offender by propensity and provided that he was never sentenced before in terms of the aggravating circumstance as per art. 99 of the Criminal Code.

1. A sentence of imprisonment not exceeding four years, even when representing the remaining part of a longer sentence, and the sentence of arrest may be served at the offender’s own home or in another private home, or in a public health care centre or attendance centre or housing centre, in the following circumstances:

  1. pregnant women or mothers of children under the age of ten who are living with them; 
  2. fathers having the parental responsibility for children under the age of ten living with them, where the mother is dead, or completely unable to take care of the children;
  3. persons with particularly serious health conditions, requiring constant care from health facilities outside prisons;
  4. persons over 60 years of age when disabled or partially disabled;
  5. persone di età inferiore ai 21 anni con documentati bisogni in relazione alla salute, allo studio, al lavoro, alla famiglia.

1.1 ABROGATO.

1 b – La detenzione domiciliare può essere applicata a tutte le pene detentive fino a due anni, anche se trattasi della parte restante di una pena più lunga, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 ove non sussistano i presupposti per l’affidamento all’affidamento al servizio di probation e purché che la misura sia idonea ad impedire al condannato di commettere ulteriori reati. Tale disposizione non si applica ai reati di cui all’art. 4-b.

1 c – Quando può essere disposto il differimento obbligatorio o non obbligatorio dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 146 e 147 cp, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena eccede il limite di cui al comma 1, può disporre l’esecuzione della detenzione domiciliare, fissandone la durata; questo termine può essere prorogato. L’esecuzione della pena continua durante la detenzione domiciliare.

1 d – L’istanza per l’applicazione della detenzione domiciliare è presentata, dopo l’inizio dell’esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente nel luogo dell’esecuzione. Nei casi in cui dalla proroga della carcerazione derivi un grave pregiudizio, l’istanza di trattenimento domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-b e 1-c è indirizzata al giudice di sorveglianza, che può disporre l’esecuzione provvisoria di tale provvedimento . Le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, in quanto compatibili, trovano applicazione.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Il Tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, determina le relative modalità, ai sensi dell’art. 284 del codice di procedura penale. Il Tribunale stabilisce altresì le opportune disposizioni per l’intervento del Servizio di probation; tali norme e disposizioni possono essere modificate dal giudice di sorveglianza avente giurisdizione sul territorio in cui è scontata la detenzione domiciliare.

4 b. ABROGATO

5. I trasgressori a cui è stata concessa la detenzione domiciliare non sono soggetti al regime carcerario previsto dalla presente legge e dai regolamenti di applicazione. L’amministrazione penitenziaria non sosterrà alcuna spesa in relazione al mantenimento e all’assistenza sanitaria delle persone che si trovano in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare è revocata quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o ai regolamenti imposti, appare incompatibile con la prosecuzione della detenzione domiciliare.

7. La detenzione domiciliare è altresì revocata quando vengono meno i presupposti di cui ai commi 1 e 1b.

8. Quando i condannati che beneficiano della detenzione domiciliare nel proprio domicilio o in altro luogo indicato nel comma 1 lasciano tale luogo, sono puniti ai sensi dell’art. 385 cp. Si applica la disposizione dell’ultimo comma del medesimo articolo.

9. La condanna per il reato di cui al comma 8 comporta la revoca della detenzione domiciliare, salvo che si tratti di reato minore.

9-b. In caso di revoca del provvedimento di cui al comma 1 ter, ai sensi dei commi precedenti, la parte restante della sentenza non può essere sostituita da altro provvedimento.


47-d. Provvedimenti alternativi alla reclusione per le persone affette da ausili conclamati o per le persone affette da grave immunodeficienza

1. Le misure di cui agli articoli 47 e 47 quater possono essere applicate anche oltre i limiti di pena ivi previsti su istanza dell’interessato o del proprio difensore nei confronti di persone affette da AIDS conclamato o affette da grave immunodeficienza, valutata ai sensi dell’articolo 286 ter, comma 2, cpp, che stanno o intendono sottoporsi a un programma di assistenza medica e sanitaria in un ospedale o in un centro universitario per malattie infettive o in unità di cura che forniscono principalmente assistenza alle persone affette da AIDS, secondo i piani regionali.

2. La domanda di cui al comma 1 è accompagnata da un certificato del servizio sanitario penitenziario, comprovante la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la fattibilità del programma medico e assistenziale, in corso o da svolgere, in un ospedale o in un centro universitario per malattie infettive o in unità di cura che prestano principalmente assistenza a persone affette da AIDS, secondo i piani regionali.

3. Gli obblighi e le condizioni da imporre in relazione all’esecuzione della misura alternativa comprendono le modalità per l’attuazione di detto programma.

4. Quando si esegue la detenzione domiciliare, i Centri per i servizi di libertà vigilata[2] ; supervisiona e assiste l’attuazione del programma.

5. Nei casi di cui al comma 1, il giudice non può concedere il provvedimento alternativo se l’interessato ha già goduto di un provvedimento analogo e questo è stato revocato nell’anno precedente.

6. Il giudice può revocare il provvedimento alternativo di cui al comma 1 se l’autore del reato è in custodia cautelare o è sottoposto a misura cautelare per uno dei reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale, in relazione a reati commessi dopo la concessione del provvedimento.

7. Il Giudice, quando non applica o revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, dispone la detenzione dell’autore del reato in un istituto penale adeguatamente ed adeguatamente attrezzato per la sua cura e assistenza.

8. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 47-c.

9. Ai fini del presente articolo non trova applicazione il divieto di concedere i benefici previsti dall’articolo 4-b, dando per scontate le valutazioni di cui ai commi 2, 2-b e 3 del medesimo articolo.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli internati.

47-e. Particolare detenzione domiciliare

1. Quando i requisiti di cui all’art. 47-c, le detenute madri di bambini di età inferiore ai dieci anni possono essere autorizzate a scontare la pena presso la propria abitazione o presso altra abitazione privata, ovvero presso un centro di assistenza sanitaria pubblica o di assistenza o di accoglienza, in al fine di prendersi cura dei propri figli e di assisterli, dopo aver scontato almeno un terzo della pena o dopo aver scontato almeno quindici anni di reclusione quando è stata inflitta l’ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-b .

1-b. Fatte salve le madri condannate per i reati di cui all’articolo 4-b, le madri detenute possono scontare un terzo della pena o almeno quindici anni in un istituto penale di bassa sicurezza per le madri detenute o, se non vi è pericolo concreto di commettere ulteriori reati o di evasione, in altra casa privata, o in un centro di assistenza sanitaria pubblica o in un centro di accoglienza o di accoglienza, affinché possano prendersi cura e assistere i propri figli. Quando è impossibile scontare la pena nella propria abitazione o in un’altra abitazione privata, tale pena può essere scontata nelle strutture abitative protette, ove esistenti.

2. L’amministrazione penitenziaria non sostiene spese in relazione al mantenimento, all’assistenza e all’assistenza sanitaria delle donne che beneficiano di una particolare detenzione domiciliare.

3. Il Tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare particolare, determina le modalità di esecuzione adeguate ai sensi dell’art. 284, comma 2, cpp, stabilisce il periodo di tempo che la donna può trascorrere lontano dal proprio domicilio, stabilisce le disposizioni per l’intervento del servizio di probation. Tali disposizioni e condizioni possono essere modificate dal giudice di sorveglianza competente per l’area in cui si applica la particolare detenzione domiciliare. Arte. 284, comma 4, cpp.

4. All’atto della scarcerazione della donna è redatto un verbale in cui sono stabiliti obblighi e divieti che il soggetto deve rispettare in relazione ai suoi rapporti con il servizio di libertà vigilata.

5. Il Servizio di libertà vigilata vigila sulla condotta del soggetto e lo assiste nel superamento delle difficoltà del suo reinserimento sociale, stabilendo contatti con la sua famiglia e con l’ambiente in cui vive; redigono periodiche relazioni al giudice di sorveglianza sul comportamento dell’interessato.

6. La detenzione domiciliare particolare è revocata qualora il comportamento dell’autore del reato sia contrario alla legge oa disposizioni contrarie, e sia ritenuto incompatibile con la prosecuzione della detenzione domiciliare particolare.

7. Alle stesse condizioni, può essere accordata la detenzione domiciliare particolare anche al padre che si trovi in ​​carcere, se la madre dei figli è morta o totalmente incapace di prendersi cura di loro e non è possibile concedere l’affidamento dei figli a nessuno altro.

8. Al compimento del compimento dei dieci anni da parte del minore, su richiesta del soggetto già assoggettato alla detenzione domiciliare particolare, il Tribunale di sorveglianza può:

  1. disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l’applicazione della semilibertà di cui all’art. 50, commi 2, 3 e 5;
  2. consentire al soggetto di assistere i minori fuori dal carcere ai sensi dell’art. 21-b, tenuto conto del comportamento dell’interessato durante l’esecuzione della detenzione domiciliare particolare, desunto dalle segnalazioni emesse dal servizio di probation, ai sensi del comma 5, nonché della durata della detenzione domiciliare particolare e della durata della parte restante della pena da scontare.

47-sgg. Uscita dal domicilio senza giustificati motivi

1. Può essere revocata la detenzione domiciliare particolare la donna condannata a cui è stata concessa la detenzione domiciliare particolare che lasci il proprio domicilio per non più di 12 ore, senza giustificato motivo.

2. Se l’assenza supera le 12 ore, la donna condannata è punita ai sensi dell’art. 385, comma 1, cp e la previsione dell’ultimo comma del medesimo articolo.

3. La sua condanna per il reato di evasione comporterà la revoca della particolare detenzione domiciliare.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al padre che si trovi in ​​carcere, se gli sia stata concessa la carcerazione domiciliare ai sensi dell’art. 47-e, comma 7.

48. Semi-libertà

1. Il regime di semilibertà consiste nel consentire al condannato e all’internato di trascorrere parte della loro giornata fuori dal carcere per motivi di lavoro, istruzione o partecipazione ad altre attività utili al suo reinserimento sociale.

2. I beneficiari di tale regime sono assegnati a strutture speciali oa unità separate delle carceri ordinarie. Possono indossare abiti normali.

3. [La semilibertà non può essere concessa ai sensi dell’articolo 47, comma 2] abrogato

49. Concessione obbligatoria della semilibertà
[ABBROGATO]

50. Concessione di semilibertà

1. Le pene dell’arresto e della reclusione non superiori a sei mesi possono essere scontate in regime di semilibertà, quando il condannato non è assegnato al Servizio di libertà vigilata.

2. Fatte salve le ipotesi previste dal comma 1, al condannato può essere concessa la semilibertà solo dopo aver scontato almeno la metà della pena, o due terzi di essa se condannato per uno dei delitti indicati nell’art. 4-b, commi 1, 1-c e 1-d. A un internato può essere concessa la semilibertà in qualsiasi momento. Tuttavia, nei casi previsti dall’art. 47, quando mancano i requisiti per l’affidamento al servizio di probation, il condannato per qualsiasi reato, salvo quelli indicati nell’art. 4-b, comma 1, può essere concessa la semilibertà anche prima che abbia scontato metà della pena.

3. Nel calcolo della durata della pena non si tiene conto delle sanzioni pecuniarie irrogate in concomitanza con il periodo di detenzione.

4. L’ammissione al regime di “semilibertà” è decisa in relazione all’andamento delle cure, quando sussistono le condizioni per un graduale reinserimento sociale del detenuto.

5. Ai condannati all’ergastolo può essere concessa la semilibertà solo dopo aver scontato 20 anni di reclusione.

6. Nei casi di cui al comma 1, la semilibertà può essere concessa anche dopo l’inizio dell’esecuzione della pena, quando il condannato abbia manifestato la propria determinazione al reinserimento sociale; in tali casi, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4.

7. Quando la semilibertà deve essere concessa ad una madre di figli di età inferiore ai tre anni, la madre ha il diritto di usufruire delle “case di semilibertà” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 92, DPR n. 431 del 29 aprile 1976

50-b. Abrogata la concessione della semilibertà ai
recidivi

51. Sospensione e revoca della Semilibertà

1.  The order granting Semi-liberty may be revoked at any time when the subject does not seem suitable to the treatment.

2.  The subject who remains unjustifiedly absent from the establishment for no more than 12 hours, shall undergo disciplinary sanctions and the revocation of the measure of semi-liberty may be proposed.

3.  When the person granted semi-liberty remains absent for more than 12 hours, he shall be punishable under art. 385, para 1, of the criminal code; the provision under the last section of the same article may be applied.

4.  A report of the crime under the above paragraph shall cause suspension of the measure, and the relevant conviction shall cause revocation.

5.  For an internee who has been granted semi-liberty who remains unjustifiedly absent from the establishment for more than 3 hours, the provisions under the last paragraph of art. 53 shall apply.

51-b. Issue of new orders for deprivation of liberty

1. When during the implementation of Assignment to the Probation Service, or Home detention, or Particular Home Detention or Semi-liberty a new imprisonment order is issued, the Public Prosecutor shall immediately inform the Supervisory Judge, making at the same time his request. If the latter, taking into account the aggregation of the sentences, finds that the conditions indicated in art. 47 para 1, in art. 47-c , para 1 and 1 b, or in art. 47-e, para 1 and 2, or in art. 50, paras 1-3 persist, shall issue a decree for the continuation of the measure in force; otherwise he shall order its suspension.

2. Against the provision under paragraph 1 an appeal can be lodged in terms of article 69-b.

51- c. Precautionary suspension of a Community Measure

1. When the behaviour of a person benefiting from Assignment to the Probation Service, Semi-liberty, or Home detention is such that revocation of the measure must be considered, the Supervisory Judge having jurisdiction over the area where the measure is implemented shall issue a motivated decree for the temporary suspension of the measure, ordering the transgressor to be taken into prison. The former shall then transmit the proceedings to the Supervisory Court to make its decision. The suspension order issued by the Supervisory Judge shall cease to have effect where the Supervisory Court’s decision does not occur within 30 days of receiving the proceedings.

52. Home leave for persons benefiting from “Semi-liberty”

1. The sentenced person benefiting from the regime of “Semi-liberty” may be granted, as a bonus, one or more periods of Home leave of no more than 45 days a year in total.

2. During Home leave, the beneficiary shall be subjected to supervised liberty.

3. Should the beneficiary infringe the obligations imposed upon him, Home leave may be revoked regardless of the revocation of Semi-liberty.

4. The provisions contained in the previous article shall also apply to the convicted person who does not return to prison at the end or after revocation of Home leave.

53. Home leave for internees

1. Gli internati possono beneficiare di un congedo domiciliare di sei mesi nel periodo immediatamente precedente la data fissata per il riesame della loro pericolosità.

2. A tali soggetti può essere concesso anche il congedo domiciliare non superiore a 15 giorni per gravi esigenze personali o familiari; inoltre, una volta all’anno possono essere concessi un congedo domiciliare non superiore a 30 giorni, al fine di favorire il loro riadattamento sociale.

3. Ai tirocinanti beneficiari del regime di semilibertà può essere altresì concesso, a titolo di premio, il congedo domiciliare previsto dal comma 1 del precedente articolo.

4. Durante il congedo domiciliare, il beneficiario è soggetto alla libertà vigilata.

5. Qualora un internato durante il congedo domiciliare violi gli obblighi che gli sono imposti, il congedo domiciliare può essere revocato indipendentemente dalla revoca della semilibertà.

6. L’internato che rientra nell’istituto 3 ore dopo la fine del congedo domiciliare senza giustificato motivo è soggetto a sanzioni disciplinari e, se beneficia della semilibertà, può essere soggetto alla revoca del provvedimento.

53-b. Calcolo della durata del congedo Home o Bonus

1. Il tempo trascorso dai detenuti e dagli internati che usufruisce del congedo domiciliare o del Congedo Bonus è considerato e calcolato come parte delle misure restrittive della loro libertà, salvo il caso di mancato rientro o di grave inadempimento che non meriti il ​​beneficio. In tali casi il giudice di sorveglianza decide con provvedimento motivato l’esclusione di tali periodi dal computo.

2. L’interessato può proporre ricorso avverso il provvedimento al tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui all’art. 14-c. Il giudice che emette l’ordinanza non partecipa alla commissione.

54. Rilascio anticipato

1. Ai condannati alla reclusione che abbiano dimostrato un’effettiva partecipazione al processo rieducativo può essere riconosciuta, a riconoscimento di tale partecipazione e ai fini di un più efficace reinserimento nella comunità, una riduzione di quarantacinque giorni della pena per ogni sei mesi effettivamente scontato. A tal fine si tiene conto del periodo trascorso anche in custodia cautelare o in detenzione domiciliare.

2. La concessione della scarcerazione anticipata è comunicata alla Procura presso la Corte d’Appello o al Tribunale che ha emesso l’ordinanza di esecuzione, ovvero al Tribunale di primo grado, se ha emesso l’ordinanza.

3. La condanna per un delitto commesso in corso di esecuzione della pena ma successivamente alla concessione del beneficio comporta la decadenza dal beneficio.

4. Ai fini del calcolo dell’importo della pena da scontare per avere diritto al beneficio del congedo maggiorato, della semilibertà e della libertà condizionale, si considera scontata la parte di pena sottratta ai sensi del comma 1 . Tale disposizione si applica anche ai condannati all’ergastolo.

Disposizioni transitorie in materia di “Partecipare all’estinzione anticipata” di cui all’articolo 4 della Legge con Decreto n. 146 del 23 dicembre 2013 (valido fino al 24 dicembre 2015)[3]

55. Azioni del Servizio di probation in relazione alla “libertà vigilata”

1. Conformemente a quanto previsto dall’art. 228 cp, il Servizio di probation presta sostegno e assistenza ai soggetti in “libertà vigilata”, al fine di favorirne il reinserimento sociale.

56. Liberazione del debito
Articolo abrogato dall’articolo 6 del DPR nr. 115 del 30 maggio 2002. Il rilascio del debito è ora disciplinato dal medesimo articolo.[4]
 

57. Idoneità a richiedere benefici

1. La domanda per la concessione delle cure e delle prestazioni di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 può essere avanzata dal condannato, dall’internato e dai suoi parenti prossimi o proposta dal consiglio di disciplina.

58. Comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza

1. Le disposizioni di cui al presente capo e adottate dal giudice di sorveglianza o dal collegio dei magistrati di sorveglianza sono immediatamente comunicate dalla cancelleria all’autorità provinciale di pubblica sicurezza.

58-b. Iscrizione all’Albo degli atti giudiziari
[1. Le decisioni del Collegio dei magistrati di sorveglianza relative alla concessione e alla revoca di atti comunitari sono iscritte nel Registro degli atti giudiziari.] abrogato

58-c. Soggetti che collaborano con il “Sistema di Giustizia”

1. Le disposizioni dell’art. 21 comma 1, dell’art. 30-c comma 4, e dell’art. 50 comma 2, concernente le persone condannate per uno dei reati di cui all’art. 4-b, non si applica a coloro che, anche dopo essere stati condannati, hanno intrapreso azioni volte ad impedire che l’attività delittuosa determini ulteriori conseguenze, o che hanno efficacemente assistito la polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta delle prove determinanti in ricostruzione dei fatti e nell’identificazione o cattura degli autori dei reati.

2. Il comportamento di cui al comma 1 è accertato dal Tribunale di Sorveglianza, dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie e sentito il Pubblico Ministero competente a giudicare il reato in relazione al quale è stata prestata la collaborazione.

58-d. Divieto di concessione di benefici

1. The benefits of work outside prisons, bonus leave, assignment to the Probation Service under art. 47, home detention, and semi-liberty, cannot be granted to persons having been found punishable under art.385 of the Criminal Code.

2. The provisions of para 1 shall also apply to sentenced persons subject to the revocation of a community measure under art. 47 para 11, art. 47-c para 6, or art. 51 para 1.

3. The prohibition of granting benefits shall last for a period of three years from the resumption of detention, or from the revocation order under para 2.

4. Persons sentenced for crimes in terms of art. 289-b and 630 of the Criminal code, who have caused the death of the kidnapped person, shall not be granted any of the benefits in terms of art. 4-b, para 1, until they have served at least two thirds of their sentence, or at least 26 years in case of a life sentence.

5. Further to what is provided for by para 1 and 3, the assignment to work outside prison,  bonus leave and community measures provided for in chapter VI shall not be granted, or shall be revoked (when already granted) to persons sentenced for any of the crimes in terms of art. 4-b, para 1, in relation to whom proceedings are taken, or who are sentenced for a culpable crime punishable with a period of imprisonment of no less than a maximum of three years, if this crime is punishable in terms of art. 385 of the Criminal Code or if they commit it during work outside prison or while enjoying bonus leave or a community measure.

6. For the purpose of applying the provisions under para 5, the Authority proceeding in relation to the new crime shall inform the Supervisory Judge of the place where the person was last imprisoned.

7. The prohibition of granting benefits under para 5 shall last 5 years from the resumption of detention, or from the revocation order.

7-b. Assignment to the probation service in the cases provided for by art. 47, home detention and semi-liberty cannot be granted more than once to the sentenced person to whom the recidivism provided for by art 99, para four of the Criminal Code was applied.

58-e. Particular modalities of surveillance during the enforcement of home detention

1. While ordering home detention, the supervisory judge or the supervisory court may order surveillance procedures through electronic tools or other technical tools, complying with the functioning and operational characteristics of the devices currently available to law enforcement agencies. Similar provisions can be ordered during the enforcement of the measure. As far as compatible, provisions under article 275-b of the Code of criminal procedure shall apply.


ITEM II

PROVISIONS RELEVANT TO THE ORGANISATION OF PRISONS

CHAPTER I
PENAL INSTITUTIONS

59. Institutions for adults

1. Institutions for adults belonging to the Penitentiary administration are of four types: 1) remand institutions; 2) institutions for the enforcement of sentences; 3) institutions for the enforcement of “security measures”; 4) observation centres.

60. Istituti di custodia cautelare

1. Gli istituti di custodia cautelare sono suddivisi in due diverse tipologie: “caso mandamentali” e “caso circondariali”.

2. Le “Case mandamentali” assicurano la custodia degli imputati a disposizione del Magistrato di primo grado. Sono ubicati nei principali centri abitati di frazioni dove non esistono “casi circondariali”.

3. I “casi circondariali” assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Si trovano nel capoluogo dei distretti amministrativi.

4. Le “case circondariali” e le “case mandamentali” assicurano altresì la custodia delle persone arrestate o detenute dalle autorità di pubblica sicurezza o da organi di polizia criminale, nonché dei detenuti e degli internati in via di trasferimento.

5.  A single “casa circondariale” or “casa mandamentale” can be established to serve more than one district.

61. Istituzioni per l’esecuzione delle pene

1. Gli istituti per l’esecuzione delle pene sono suddivisi in: 

  1. “Carceri d’arresto”, per l’esecuzione delle sentenze di arresto. Le ali di arresto possono essere istituite a “case mandamentali” o “case circondariali”;
  2. Carceri per l’esecuzione delle pene detentive. Sezioni per l’esecuzione delle pene detentive possono essere istituite in “casi circondariali”.

2. Per particolari esigenze, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, i condannati all’arresto o alla reclusione possono essere assegnati a “case circondariali” e “case mandamentali”; inoltre, i condannati alla reclusione possono essere assegnati a “carceri di arresto”.

62. Istituzioni preposte all’esecuzione delle “misure di custodia cautelare”

1. Gli istituti per l’applicazione delle “misure di detenzione di sicurezza” sono suddivisi in: fattorie penali, colonie di lavoro penale; ospedali carcerari; ospedali psichiatrici giudiziari.
2. Le misure di custodia cautelare previste dai nn. 1, 2, 3 del primo comma dell’art. 215 del codice penale trovano rispettivamente applicazione nei detti istituti.
3. Le unità speciali possono essere costituite come segue:

  • unità per l’applicazione della misura di sicurezza “fattoria penale” presso le colonie di lavoro penale e viceversa;
  • unità per l’esecuzione della misura di sicurezza ‘ospedale carcerario’ presso gli ospedali psichiatrici giudiziari e viceversa;
  • unità per l’esecuzione della ‘fattoria penale’ e della ‘colonia del lavoro penale’ misure di sicurezza nelle Carceri per l’esecuzione delle pene detentive.

63. Centri di osservazione

1. I centri di osservazione possono essere istituiti come strutture indipendenti o come unità all’interno di altre istituzioni.

2. I Centri di osservazione svolgono direttamente le attività di osservazione di cui all’art. 13; inoltre forniscono consulenza per le equivalenti attività di osservazione svolte nelle carceri.

3. I risultati dell’osservazione devono essere inseriti nel fascicolo personale del detenuto.

4. Su richiesta dell’autorità giudiziaria, i soggetti sottoposti a procedimento penale possono essere assegnati ai Centri per la compilazione della perizia di medicina legale.

5. I centri di osservazione svolgono anche attività di ricerca scientifica

64. Differenziazione tra istituzioni per l’esecuzione delle sentenze e per l’esecuzione delle misure di sicurezza

1. Ciascuna istituzione è organizzata con caratteristiche diverse in relazione allo stato giudiziario dei detenuti e degli internati e alle loro esigenze di trattamento individuali o di gruppo.

65. Istituzioni per infermi e disabili

1. Le persone affette da infermità o disabilità fisiche o mentali sono assegnate a istituzioni o unità speciali per cure adeguate.

2. Le persone le cui condizioni non consentono il regime carcerario ordinario sono assegnate a tali istituti o unità speciali.

66. Istituzione, conversione e soppressione di istituzioni

1. L’istituzione, la conversione e l’abolizione degli istituti penali e dei loro corpi sono disposte con decreto ministeriale.

67. Visite alle istituzioni

1. Gli istituti penali possono essere visitati, senza autorizzazione, da:

  1. the President of the Council of Ministers and the President of the Constitutional Court;
  2. Ministers, Judges of the Constitutional Court, the Under-secretaries of State, members of Parliament and members of the “Superior Council of the Judiciary”;
  3. the President of the Court of Appeal, the Prosecutor General attached to the Court of Appeal, the President of the “Court” and the Public Prosecutor attached to the “Court”, the Lower Court Magistrate, Supervisory Judges, within their jurisdictions; any other  Judge in the exercise of his duties;
  4. the members of the “Regional Council” and the Government Commissioner for the “Region”, within their district;
  5. the Bishop, for the exercise of his ministry;
  6. the Province’s “Governor” and the Head of Police Administration; the “local physician”;
  7. il Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria ei giudici e funzionari da lui delegati;
  8. gli Ispettori Superiori dell’Amministrazione Penitenziaria;
  9. l’Ispettore dei Cappellani;
  10. Alti Ufficiali del Corpo di Polizia Penitenziaria;
  11. i difensori civici dei prigionieri, indipendentemente dal nome.
  12. i membri del Parlamento europeo.

2. Inoltre nessuna autorizzazione è necessaria per coloro che accompagnano le persone sopra elencate per motivi di dovere o per il personale indicato all’art. 18-b.

3. Possono accedere agli stabilimenti, per motivi di dovere, gli agenti della Direzione Investigativa Penale e gli agenti di polizia, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

4. I ministri di religione cattolica e di altre religioni possono entrare negli stabilimenti, previa autorizzazione.

Articolo 67-b
Visite alle celle situate negli stabilimenti di Polizia

1. Le disposizioni di cui all’articolo 67 si applicano anche alle celle situate negli stabilimenti delle forze dell’ordine.


CAPO II
GIUDICI DI VIGILANZA

68. Uffici di vigilanza

1. Gli Uffici di vigilanza sono annessi agli uffici di cui alla tabella A allegata al presente atto e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni territoriali dei tribunali elencati nella stessa tabella.

2. Al predetto sono assegnati i componenti della magistratura della Corte di Cassazione, della Corte d’Appello e dei Tribunali, nonché il personale degli elenchi delle cancellerie dei tribunali, delle procure e del personale operativo e subordinato Uffici per l’esercizio delle funzioni elencate rispettivamente negli articoli 69, 70 e 70-b.

3. Con decreto del Presidente della Corte d’Appello, un membro della Magistratura con grado di Giudice della Corte di Cassazione, della Corte d’Appello o del “Tribunale”, può essere temporaneamente assegnato all’esercizio delle funzioni di Giudice di sorveglianza quando quest’ultimo è assente o ha un impedimento.

4. Ai membri della magistratura che esercitano funzioni di vigilanza non sono attribuite altre funzioni giudiziarie. Possono altresì avvalersi di assistenti volontari, con compiti di mero sostegno nell’espletamento delle loro funzioni, che saranno selezionati sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 78. L’attività di volontariato non può essere remunerata.

69. Funzioni e disposizioni del giudice di sorveglianza

1. Il giudice di sorveglianza vigila sull’organizzazione degli istituti penali e riferisce al Ministro delle esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all’attuazione del trattamento riabilitativo.

2. Inoltre, controlla che gli imputati siano detenuti a norma di leggi e regolamenti.

3. Vigila sull’applicazione delle “misure di sicurezza personale”.

4. Egli esamina la pericolosità ai sensi dei commi 1 e 2, art. 208 cp, e valuta l’applicazione, l’esecuzione, la modifica o la revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Inoltre, nei casi di cui sopra, provvede anche con decreto motivato alla revoca, se del caso, della dichiarazione ritenendo che l’interessato sia un delinquente abituale, professionale o che abbia tendenze criminali ex art. 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.

5. Egli approva il programma di cure previsto dal comma 3, art. 13, con decreto, o lo restituirà con osservazioni, affinché sia ​​redatto nuovamente, se vede che viola i diritti dei condannati e degli internati. Approva, con decreto, il provvedimento che consente a un detenuto di lavorare fuori del carcere. Inoltre, darà indicazioni volte ad evitare violazioni dei diritti dei detenuti e degli internati condannati.

6. Decide, ai sensi dell’art. 35-b, sulle denunce di detenuti e internati concernenti:

  1.  le condizioni per l’esercizio del potere disciplinare, l’istituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione delle violazioni e la difesa; nei casi previsti dall’articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, valuta anche la fondatezza dei provvedimenti adottati;
  2.  l’inosservanza, da parte dell’amministrazione, delle disposizioni previste dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione, che diano luogo ad un attuale e grave pregiudizio per l’esercizio dei diritti dei detenuti o degli internati.

7. Decide, con decreto motivato, in merito a: congedi grati, permessi per i detenuti in semilibertà e internati, e modifiche relative all’Incarico al Servizio di Prova e al Carcerazione domiciliare.

8. Egli provvede, con ordinanza, alla riduzione della pena per la scarcerazione anticipata e alla liberazione del debito nonché ai ricoveri di cui all’art. 148 cp.

9. Emette pareri motivati ​​su proposte e istanze di grazia concernenti i detenuti.

10. Inoltre, svolge tutti i compiti che gli sono attribuiti dalla legge.

69-b. Atti in materia di rilascio anticipato

1. Sulla domanda di concessione della scarcerazione anticipata, con ordinanza adottata in camera di consiglio senza parti, spetta il giudice di sorveglianza; tale provvedimento è comunicato o notificato senza indugio ai soggetti indicati nell’articolo 127 del codice di procedura penale.

2. Il giudice di sorveglianza si pronuncia trascorsi quindici giorni dalla data della richiesta di parere al pubblico ministero e anche senza tale parere.

3. Il difensore, l’interessato e il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione o notifica, possono proporre ricorso avverso l’ordinanza di cui al comma 1 al competente organo di vigilanza.

4. Il tribunale di sorveglianza si pronuncia ai sensi dell’articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell’articolo 30-b.

5. Il tribunale di sorveglianza, ove sia stata presentata istanza di concessione della liberazione anticipata, nel procedimento di cui all’articolo 70, comma 1, può trasmetterla al giudice di sorveglianza.

70. Funzioni e disposizioni del Tribunale di sorveglianza

1. Esiste una Corte di sorveglianza in ogni distretto della Corte d’Appello e in ogni distretto territoriale di una Corte d’Appello distaccata. I tribunali di sorveglianza sono competenti in materia di: affidamento al servizio di libertà vigilata, detenzione domiciliare, detenzione domiciliare particolare, semilibertà, libertà condizionale, revoca o cessazione dei suddetti benefici nonché riduzione della pena per liberazione anticipata, differimento obbligatorio o discrezionale di l’esecuzione delle pene detentive di cui agli artt. 146-147, nn. 2) e 3) del codice penale. I Tribunali sono competenti per tutte le altre disposizioni loro attribuite dalla legge.

2. Il Tribunale di Sorveglianza costituente Corte d’Appello decide sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di cui all’art. 69, comma 4. Il Giudice che ha emanato il provvedimento non può far parte del collegio dei giudici di appello

3. Ciascun Tribunale è composto da tutti i giudici di sorveglianza dislocati nel proprio distretto o nel distretto territoriale delle sezioni distaccate di Corte d’Appello, e esperti scelti tra le categorie indicate nell’art. 80, comma 4, e professori di criminologia.

4. Un numero adeguato di esperti permanenti e supplenti è nominato dal Consiglio superiore della magistratura, per soddisfare le esigenze dell’ufficio, in ogni “Tribunale” con mandato triennale rinnovabile.

5. Le decisioni del Tribunale di sorveglianza sono adottate da un collegio composto da: il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il giudice di sorveglianza al primo posto per funzioni giudiziarie ovvero, se esercitano le stesse funzioni, in termini di anzianità; un giudice di sorveglianza; e due dei periti previsti dal comma 4.

6. Uno dei due giudici ordinari deve essere il giudice di sorveglianza avente giurisdizione sul condannato o sull’internato.

7. I membri dei collegi dei giudici sono costituiti annualmente secondo le disposizioni dell’ordinamento.

8. La Corte decide, con ordinanza, in sezioni. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

9. ABROGATO

70-b. Il presidente del Tribunale di sorveglianza

1. Le funzioni di presidente dei Tribunali di sorveglianza sono attribuite a un Giudice con rango di giudice di Cassazione mentre i Tribunali di sorveglianza annessi a sezioni distaccate delle Corti d’appello, a un Giudice con rango di Giudice di appello.

 2. Il presidente del Tribunale, oltre a svolgere le funzioni di giudice di sorveglianza in carica:

  1. dirigere e organizzare l’attività del Tribunale di Vigilanza;
  2. organizzare, nel rispetto del carico di lavoro del Tribunale, le attività degli Uffici di Vigilanza di competenza del Tribunale stesso;
  3. inviare i Giudici e il personale ai vari Uffici di Vigilanza in caso di assenza, impedimento o urgenza dell’ufficio;
  4. chiedere al Presidente della Corte d’Appello di emanare i provvedimenti di cui all’art. 68, comma 3;
  5. proporre al Consiglio Superiore della Magistratura la nomina di esperti permanenti e supplenti e predisporre le tabelle degli onorari dovuti;
  6. svolgere tutte le altre attività previste da leggi e regolamenti.

70-c. Nuovi nomi

1. Le denominazioni di “Sezioni di Vigilanza” e “Magistrato di Vigilanza” previste dalla normativa vigente sono sostituite rispettivamente con “Tribunale di sorveglianza” e “Giudice di sorveglianza”.

2. Il funzionamento sia del Tribunale di Sorveglianza che degli Uffici di Vigilanza previsti dall’art. 68, è assicurato mediante stanziamento diretto di fondi e attrezzature dalle apposite Voci di Bilancio del Ministero della Giustizia.


CAPO II b
PROCEDIMENTI DI VIGILANZA

71. Disposizioni generali

1. Per l’adozione dei provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza espressamente previsti dall’articolo 70, commi 1 e 2, i provvedimenti del giudice di sorveglianza in materia si applicano i procedimenti previsti dai commi e dagli articoli successivi in materia di liberazione del debito, il ricovero di cui all’articolo 148 del codice penale, l’applicazione, l’esecuzione, la modifica o la revoca anche in anticipo delle misure di sicurezza e le misure relative all’accertamento dell’identità ai fini delle misure di cui sopra.

2. Il presidente del tribunale o il giudice di sorveglianza, a seguito di richiesta o suggerimento o d’ufficio, invita l’interessato ad esercitare i propri poteri per nominare un difensore. Qualora l’interessato non vi provveda entro cinque giorni dalla comunicazione dell’invito, il difensore è nominato dal presidente del tribunale o dal giudice di sorveglianza. Successivamente, il presidente del tribunale o il giudice di sorveglianza fissa, con decreto, la data dell’udienza e ne dà comunicazione al pubblico ministero, all’interessato e al difensore, almeno cinque giorni prima della data fissata.

3. La competenza è del tribunale o del giudice di sorveglianza competente per il carcere in cui è detenuto l’interessato al momento della richiesta o del suggerimento, ovvero all’inizio del procedimento d’ufficio.

4. Se l’interessato non è incarcerato o internato, la competenza spetta al tribunale o al giudice di sorveglianza competente nel luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio. Qualora non sia possibile determinare la competenza come sopra stabilita, si applica la disposizione di cui all’articolo 635, comma 2, del codice di procedura penale.

5. Le disposizioni del Capo I, Titolo V, Libro IV del codice di procedura penale (art. 633 e ss.) possono trovare applicazione, non diversamente la presente legge. L’articolo 641 del codice di procedura penale si applica solo ai casi di cui all’articolo 212 del codice di procedura penale.[5]

71b. Udito

1. All’udienza sono presenti il ​​difensore e un rappresentante della Procura della Repubblica. L’interessato può altresì intervenire e presentare memorie difensive.

2. L’ufficio di pubblico ministero è svolto, dinanzi al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la Corte di appello e, dinanzi al giudice di sorveglianza, dal procuratore del “Tribunale” ove è annesso il tribunale di sorveglianza.

3. I provvedimenti del tribunale di sorveglianza e del giudice di sorveglianza sono emanati sulla base degli atti acquisiti in udienza sull’osservazione e sul trattamento dell’interessato; le richieste pertinenti, se presenti; il parere degli esperti incaricati del trattamento.

4. L’ordinanza conclusiva del procedimento di vigilanza è notificata al pubblico ministero, all’interessato e al difensore entro dieci giorni dalla data della decisione.

71c. Ricorso in Cassazione

1. Il pubblico ministero, l’interessato e, nei casi previsti dagli articoli 14-ter e 69, comma 6, l’amministrazione penitenziaria possono proporre ricorso in Cassazione avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del giudice di sorveglianza per violazione di legge, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. Le disposizioni di cui al par. 3 dell’art. 640 cpp. L’ultimo comma dell’art. Si applica anche l’articolo 631 del codice di procedura penale.[6]

71.d Notifiche

1. Le comunicazioni e le disposizioni previste dagli articoli precedenti all’interessato sono effettuate ai sensi dell’art. 645 cpp.

71. e Revoca[7]
(Omesso) 
 .

71. f Irricevibilità

1. Qualora la domanda di adozione delle disposizioni di cui all’art. 71, comma 1, appaiono manifestamente infondate per mancanza dei presupposti previsti dalla legge, ovvero qualora si tratti semplicemente di un nuovo deposito di un’istanza già respinta, fondata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, rilascia motivata ordinanza con la quale dichiara irricevibile il ricorso e ordina che non si svolga alcun procedimento di vigilanza.

2. L’ordinanza è notificata entro cinque giorni all’interessato, che può proporre ricorso entro cinque giorni dalla data della comunicazione, chiedendone l’esame da parte del giudice.

3. In appello, il presidente del tribunale avvia il procedimento di vigilanza.

CAPO III
ESECUZIONE DELLE CONSENSI IN COMUNITÀ E ASSISTENZA

72. Uffici per l’esecuzione delle pene nella Comunità

1. Gli uffici locali per l’esecuzione della pena in comunità sono di competenza del Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata da regolamenti adottati dal Ministro ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, e successive modificazioni.

2. Gli uffici:

  1. su richiesta dell’autorità giudiziaria svolge indagini utili a fornire i dati necessari per l’esecuzione, la modifica, la proroga e la revoca delle “misure di sicurezza”;
  2. svolgere indagini sociali e familiari per l’applicazione delle misure comunitarie ai criminali condannati;
  3. proporre all’autorità giudiziaria il programma di trattamento da erogare ai detenuti che chiedono di essere assegnati al servizio di libertà vigilata e di ottenere la detenzione domiciliare;
  4. vigilare sull’esecuzione dei programmi da parte dei soggetti destinatari di provvedimenti comunitari, ne riferiscono all’Autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modifica o revoca;
  5. su richiesta dei direttori penitenziari, danno i loro consigli per favorire la buona riuscita del trattamento penitenziario;
  6. svolgere ogni altra attività prevista dalla legge e dai regolamenti.

73. Fondo di soccorso per assistere le vittime di reati

1. Annesso alla Direzione Generale dell’Amministrazione Penitenziaria, è istituito il Fondo di Soccorso per le Vittime di Reati.

 2. Il Fondo, avente forma giuridica, è amministrato secondo le norme ei regolamenti di contabilità pubblica e può essere legalmente rappresentato dall’Avvocatura dello Stato. 

 3. In relazione al bilancio, alla gestione e al servizio del Fondo, le regole di cui all’articolo 4 della legge n. 457 del 9 maggio 1932.

 4. Il Fondo è gestito da un consiglio composto da: 

  1. il Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria in qualità di presidente;
  2. un rappresentante del Tesoro;
  3. un rappresentante del Ministero dell’Interno.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Direttore dell’Ufficio annesso alla Direzione generale dell’amministrazione penitenziaria che presta assistenza.

6. Nessun compenso o compenso è corrisposto ai suddetti consiglieri.

7. Il patrimonio del Fondo è costituito dalle somme ricavate dalla differenza tra reddito e compenso di cui all’articolo 23, oltre a lasciti, donazioni o altri contributi.

8. I fondi del Fondo sono utilizzati per assistere le vittime che a causa del reato si trovano in comprovato bisogno.


74. Consigli di assistenza sociale

 1. Nel capoluogo di ogni circoscrizione è costituito un Consiglio di Assistenza Sociale, presieduto dal Presidente del “Tribunale” o da un Giudice da lui delegato, e composto da: il Presidente del Tribunale per i minorenni o altro Giudice da lui delegato , un giudice di sorveglianza, un rappresentante della “Regione”, un rappresentante della “Provincia”, un funzionario dell’amministrazione civile dell’Interno nominato dal “Prefetto”, il sindaco o un delegato, il “medico locale”, il Dirigente del locale Centro per l’Impiego, delegato del Vescovo, e dei Governatori delle Carceri distrettuali. Vanno inoltre inseriti sei membri nominati dal Presidente del “Tribunale” tra quelli individuati da enti pubblici e privati ​​come qualificati in servizio sociale.

2. Il consiglio di assistenza sociale ha personalità giuridica, è vigilato dal Ministero della giustizia e può farsi rappresentare dall’Avvocatura dello Stato.

3. I membri del consiglio di assistenza sociale non sono corrisposti per i servizi da essi prestati.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, proposto dal Ministro della giustizia, più consigli di assistenza sociale possono essere fusi in un unico organismo.

5. Le spese necessarie per l’espletamento dei compiti del consiglio di assistenza sociale in materia di assistenza carceraria e post-cura sono a carico di:

  1. Fondo Sanzioni ex art. 4 della legge n. 547 del 9 maggio 1932;
  2. la dotazione annuale prevista dalla legge n. 491 del 23 maggio 1956;
  3. i proventi delle attività manifatturiere carcerarie attribuiti annualmente con decreto del Ministro del tesoro sul saldo del Fondo sanzioni nella misura del cinquanta per cento dell’importo totale;
  4. i fondi ordinari del bilancio;
  5. gli altri fondi che compongono la proprietà dell’ente.

6. Le spese necessarie per il raggiungimento delle finalità del consiglio di assistenza sociale nell’ambito dell’assistenza alle vittime di reati sono coperte mediante stanziamento del fondo di cui all’articolo precedente, oltre a fondi ottenuti a titolo di lasciti, donazioni o altro contributi ricevuti dall’ente a tal fine.

7. Il regolamento prevede l’organizzazione interna e le modalità di lavoro del consiglio di assistenza sociale, che delibera alla presenza di almeno sette dei suoi membri.

75. Attività del Consiglio di assistenza sociale per l’assistenza carceraria e l’assistenza post-carcere

1. Il ruolo del Consiglio di assistenza sociale è:

  1. fare in modo che i detenuti che devono essere rilasciati ricevano visite frequenti, in modo da favorire, attraverso un’adeguata consulenza e assistenza, il loro reinserimento nella comunità; 
  2. curare la raccolta di tutte le informazioni necessarie, al fine di individuare i reali bisogni dei detenuti che devono essere rilasciati e di studiare le modalità per provvedere ad essi, conformemente alla loro disposizione e alle condizioni familiari;
  3. raccogliere informazioni sulle possibilità di impiego nel distretto e prendere accordi anche, sentito il comitato di cui all’art. 77, di dare lavoro a tutti i detenuti dopo la scarcerazione, che risiedano o stabiliscano la residenza nello stesso distretto;
  4. to organise, also in co-operation with public institutions or with private individuals, vocational training courses and working activities for prisoners after release, needed to develop their working skills when they are unlikely to find a job immediately after release; to promote moreover the frequency of those released to normal vocational training courses made available by the “Regions”;
  5. to see that links between prisoners and internees and their families are maintained;
  6. to notify the competent authorities and institutions of the needs of the families of prisoners and internees which render special interventions necessary;
  7. to grant assistance in money or in kind;
  8. to co-operate with the competent authorities in the co-ordination of the assistance activity of the bodies and of the public and private associations and of the persons performing welfare and charitable activity aiming at carrying out the most effective and adequate intervention in favour of released prisoners and of prisoners’ and internees’ families.

76. The activities of the Social Assistance Council for the assistance of the victims of crime

1. The Social Assistance Council shall provide for assistance to victims of crime through financial assistance or assistance in kind, and shall provide for assistance to minors who are orphans as a result of the crime.

77. Committee for the employment of persons assisted by the Social Assistance Council

1. In order to assist in the employment of released prisoners, at each Social Assistance Council, or at the institution under para 4 of art. 74, a committee for the employment of the persons assisted by the Social Assistance Council shall be established.

2. Such Panel, chaired by the President of the Social Assistance Council or by a magistrate delegated by the president himself, shall consist of four representatives respectively from Industry, Commerce, Agriculture and local Handicrafts, designated by the President of the Chamber of Commerce, Industry, Handicraft and Agriculture, three employers’ representatives, three workers’ representatives, designated by trade union organisations represented in the largest number at national level, a tenants’ representative, the Director of the Local Employment Office, an executive from the Penitentiary Administration and a social worker from the Probation Service Centre as provided for by the article 72.

3. The President of the Social Assistance Council shall provide for the appointment of the Committee members.

4. The Committee shall take decisions when at least five of its members are present.

78. Voluntary workers

1. Upon the proposal of the supervisory judge, the Penitentiary Administration may authorise persons suitable to provide assistance and education to attend prisons with the aim to participate in order to ensure the moral support of prisoners and internees, and their future reintegration into the community.

2. Voluntary workers may collaborate in the prison’s cultural and recreational activities under the guidance of the governor, who co-ordinates their actions with that of all personnel responsible for treatment.

3. The activity described in the foregoing paragraphs shall not be remunerated.

4. Voluntary workers may collaborate with the probation service centres in relation to the assignment to the probation service, semi-liberty and providing assistance to released prisoners and their families.

CHAPTER IV
FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS

79. Young offenders under the age of 18 under criminal measures. The Supervisory Magistracy

1. The provisions of the present Act shall apply to juveniles under the age of 18, subjected to criminal measures, until provisions are made by a specific law.

2. In the case of juveniles referred to in the previous paragraph and of offenders over 18 who were under 18 when the offence was committed, the duties of the Supervisory Court and those of the Supervisory Judge shall be performed by the Juvenile Court and by the Supervisory Judge for juveniles to the Juvenile Court respectively.
3. The last paragraph of the article 68 shall not apply to the Supervisory Judge for juveniles.

80. Staff in the penitentiary administration

1. In ogni istituto penale per adulti, oltre al personale previsto dalla normativa vigente, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dei Centri per i servizi alla libertà vigilata previsti dall’articolo 72.

2. L’Amministrazione Penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di cura e di osservazione, di lavoratori giornalieri, nei limiti da concordarsi annualmente con il Ministero del Tesoro.

3. I lavoratori giornalieri percepiranno, per giornata lavorativa, la stessa retribuzione del corrispondente personale designato.

4. Per lo svolgimento dell’attività di osservazione e cura l’Amministrazione penitenziaria può avvalersi dell’assistenza professionale di esperti in psicologia, assistenza sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica che percepiranno un compenso in proporzione al servizio prestato.

5. Il servizio infermieristico negli istituti di pena previsti dall’articolo 59 è svolto da personale formato e abilitato all’infermiere.

6. A tal fine il numero degli operai inseriti nell’organico stabile dell’Amministrazione penitenziaria, di cui al DPR 31 marzo 1971, n. 275, emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è aumentato di 800 unità per le posizioni sopra indicate. Dette unità comprenderanno 640 operai qualificati formati e 160 capisquadra.

7. Le modalità di assunzione del suddetto personale sono stabilite dal Regolamento di Applicazione.

81. Compiti degli assistenti sociali

1. Gli assistenti sociali a livello dirigenziale svolgono i compiti previsti dagli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 1085 del 16 luglio 1962, anche nell’ambito dei centri di servizio alla libertà vigilata previsti dall’art. 72 della presente legge.

2. Gli assistenti sociali a livello di impiegati svolgono le attività indicate nell’art. 72 della presente legge nell’ambito dei centri di servizio alla libertà vigilata. Essi garantiscono la sorveglianza e l’assistenza alle persone soggette a misure alternative alla detenzione, nonché il sostegno e l’assistenza alle persone rilasciate in libertà vigilata; inoltre, devono partecipare alle attività di supporto e supervisione agli autori di reato dopo la scarcerazione.

82. Compiti degli educatori

1. Gli educatori partecipano all’attività di gruppo finalizzata all’osservazione scientifica dei detenuti e degli internati e sono coinvolti anche nel trattamento riabilitativo individuale o di gruppo, collegando il loro lavoro con quello del personale addetto alle attività riabilitative.

2. Svolgono altresì, ove consentito, attività educative a favore degli imputati.

3. Collaborano inoltre alla tenuta della biblioteca e alla distribuzione di libri, riviste e giornali.

83. Elenchi del personale permanente del servizio di probation e degli educatori

1. Il tavolo del personale direttivo del servizio di probation, allegato alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, è sostituito dalla tabella B allegata alla presente legge.

2. Sono stabiliti gli elenchi del personale impiegato a tempo indeterminato per gli incarichi di educatore per adulti e di assistente sociale per adulti.

3. Il numero degli agenti di cui al comma precedente è stabilito rispettivamente dalle tabelle C e D allegate alla presente legge.

4. Le disposizioni in materia di statuto dei Funzionari Pubblici e, ove applicabili, quelle di cui al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, come successivamente modificato, si applica al personale che ricopre i suddetti incarichi; il suddetto personale sarà direttamente sottoposto all’autorità dell’amministrazione penitenziaria e dei suoi organi periferici.

5. Sono esonerati i membri del personale direttivo del servizio di probation che, al 1° luglio 1970, ricopriva la carica di amministratore, per quanto riguarda la nomina alla carica di “primo dirigente” (primo livello di carriera del dirigente) , dalla partecipazione al corso di formazione previsto dagli articoli 22 e 23 del medesimo decreto, al raggiungimento del livello di anzianità di cui al 1° comma dell’art. 22 del DPR 30 giugno 1972, n. 748.

6. La loro nomina è effettuata, nei limiti dei posti disponibili, con decreto ministeriale, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sulla base delle informative e del punteggio complessivo ottenuto dai candidati interessati .

84. Concorso per esame speciale per entrare nel personale impiegato a tempo indeterminato come assistente sociale per adulti

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia bandisce un concorso, mediante esame speciale, per accedere alla carriera di assistente sociale per adulti prevista dall’articolo precedente, al fine di ricoprire il 50% del totale dei posti disponibili nel personale a tempo indeterminato di cui sopra.

2. Entro trenta mesi dall’entrata in vigore della presente legge è bandito un concorso pubblico per l’accesso alla carriera di assistente sociale per adulti, per la copertura del residuo 50% del totale dei posti disponibili nel personale a tempo indeterminato di cui sopra. Possono partecipare al presente concorso anche gli assistenti sociali inseriti nell’organico degli assistenti sociali per minori, a seguito del bando per l’assunzione di 160 assistenti sociali, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

3. Solo coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono attività di assistenza sociale retribuita presso istituti penali ed in possesso di un diploma di scuola media superiore più un attestato di formazione professionale rilasciato dopo due o tre anni di corso in attività di assistenza sociale, possono partecipare al concorso di cui al primo comma, indipendentemente dai limiti di età previsti dalla normativa vigente per l’accesso alla pubblica amministrazione.

4. Il concorso consiste in una prova orale avente ad oggetto le seguenti materie:

  1. Teoria e pratica del servizio di probation;
  2. Psicologia;
  3. Elementi di diritto e procedura penale;
  4. Regolamento per gli istituti penali

5. La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale dell’amministrazione penitenziaria, o dal suo sostituto magistrato, ed è composta dai seguenti membri:

  • un magistrato di corte d’appello presso la direzione generale dell’amministrazione penitenziaria;
  • un professore di neuropsichiatria o psicologia o criminologia o antropologia criminale;
  • un ispettore generale dell’amministrazione penitenziaria;
  • un insegnante di materie relative al servizio di libertà vigilata.

6. Le funzioni di segretario sono esercitate da un componente del personale dirigente amministrativo della predetta amministrazione, di grado non inferiore a quello di direttore al secondo livello di stipendio (ex coefficiente 257).

7. L’esame è superato quando il richiedente ottiene un punteggio non inferiore a sei decimi.

8. I vincitori del concorso sono nominati:

  1. al primo livello retributivo per la posizione di assistente sociale se hanno lavorato ininterrottamente per almeno due anni, come previsto dal comma 3 del presente articolo;
  2. al secondo livello retributivo per la posizione di assistente sociale se hanno lavorato ininterrottamente per almeno quattro anni, come previsto dal comma 3 del presente articolo;
  3. al terzo livello retributivo per la posizione di assistente sociale se hanno lavorato ininterrottamente per almeno otto anni, come previsto dal comma 3 del presente articolo;

9. Per i richiedenti inseriti nel primo o nel secondo gruppo salariale ai sensi dei commi precedenti, si tiene conto degli anni durante i quali hanno svolto ininterrottamente le funzioni di assistenza sociale di cui al comma 3 del presente articolo, ove eccedenti i due o soglia quadriennale di cui sopra, in vista dell’inserimento nella fascia retributiva immediatamente superiore.

10. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina, i vincitori del suddetto concorso possono chiedere il riscatto delle annualità prestate di cui al terzo comma del presente articolo ai fini del calcolo della pensione e del TFR

85. Accesso al personale dirigente nel servizio di libertà vigilata

1. All’articolo 5/e della legge 16 luglio 1962, n. 1085, le parole “istituite o autorizzate a norma di legge” sono abrogate.

86. Personale degli Uffici di Vigilanza

1. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il numero dei giudici e del personale di cui all’articolo 68 è stabilito per ciascun Ufficio di vigilanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il parere il Ministro del Tesoro, nell’ambito dell’attuale organico.

87. Regolamenti di esecuzione

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il regolamento di esecuzione è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro del tesoro. Per quanto riguarda l’istruzione in carcere, detto regolamento è emanato anche sentito il Ministro dell’Istruzione.

2. Fino all’emanazione di tale regolamento, si applicano le disposizioni della normativa vigente in quanto non incompatibili con la presente legge.

3. Entro il termine di cui al comma 1, sono emanate norme che disciplinano l’accesso agli elenchi degli impiegati a tempo indeterminato per gli incarichi di educatori e assistenti sociali per adulti.

4. Le disposizioni sull’affidamento al servizio di Prova e sulla semilibertà entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

88. Attuazione delle disposizioni relative agli elenchi permanenti del personale

1. Le disposizioni concernenti l’istituzione dell’elenco del personale permanente del servizio di probation, l’aumento del personale direttivo del servizio di probation, l’istituzione dell’impiegato permanente degli educatori per adulti e l’aumento del personale specializzato annesso agli ospedali psichiatrici e alle “carcere ospedali” come previsto dalla presente legge, si applicano entro un periodo di 7 anni.

89. Norme abrogate

1. Gli articoli 141, 142, 143, 144, 149, e l’ultimo comma dell’articolo 207 del codice penale, l’articolo 585 del codice di procedura penale e tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogati.

90. Requisiti di sicurezza
(Omissis)

91. Finanziamento

1. L’onere risultante dalla presente legge, fissato in 25 miliardi di lire italiane per l’esercizio 1975, è sopportato riducendo di pari importo la ripartizione di cui alla voce 6856 del Bilancio del Ministero del Tesoro per detto esercizio.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le modifiche che si rendessero necessarie, con l’emanazione dei relativi decreti.


TRADUZIONE E AGGIORNAMENTI A CURA DEL DOTT. ANDREA BECCARINI
REVISIONE AGGIORNATA A CURA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA VIVIANO
 
Appendice
 
1. Delinquente Per ragioni
di brevità, il termine “delinquente” va inteso sia come imputato sia come condannato.

2. Genere
Per ragioni di brevità, la presente legge fa uso del solo genere maschile (ad esempio, “suo”, “lui”, “lui”). Il genere femminile è sempre da intendersi in congiunzione con il genere maschile.

3. Forme verbali Le
affermazioni nell’Atto che fanno riferimento a requisiti essenziali sono formulate usando “shall” come forme verbali. Al contrario, i divieti essenziali usano queste forme verbali in negativo.

[1] Il testo dell’articolo 94 del DPR 9 ottobre 1990, nr. 309 attualmente in vigore è il seguente: (Incarico al Servizio di libertà vigilata in casi particolari.)
1. Il condannato alla reclusione, tossicodipendente o alcolista, può in ogni momento chiedere l’affidamento al Servizio di libertà vigilata per proseguire o intraprendere le cure sulla base di un programma concordato dall’interessato con il territorio sanitaria o con uno degli enti privati ​​abilitati indicati dall’art. 116. L’affidamento al Servizio di affidamento in casi particolari può essere conferito solo quando la pena detentiva da scontare, anche rappresentando la parte restante di una pena più lunga e unitamente ad una la sanzione pecuniaria, non è superiore a sei anni, ovvero a quattro anni se l’atto in questione ricomprende uno dei delitti indicati dall’articolo 4-b dell’atto penitenziario. La relativa domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, un certificato di un’autorità sanitaria pubblica o di una struttura privata autorizzata all’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116 attestante lo stato di dipendenza da droghe o alcol, la procedura attraverso la quale l’uso abituale di droghe o alcol è stato accertato lo stato di avanzamento del programma riabilitativo concordato nonché la sua idoneità in termini di riabilitazione del condannato. Per effettuare tale trattamento a spese del Servizio Sanitario Nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 8-d del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, e si inserisce negli accordi previsti dall’articolo 8-e del citato decreto legislativo.
2. Se l’ordine carcerario è stato eseguito, l’istanza è presentata al giudice di sorveglianza il quale, se detta domanda è ricevibile, se sono fornite reali indicazioni circa la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento della domanda e circa il grave pregiudizio dovuto alla lo stato di reclusione, ove non sussista il pericolo di fuga sulla base delle informazioni raccolte, può concedere temporaneamente il provvedimento alternativo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 4. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il giudice di sorveglianza è competente ad adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge penitenziaria.
3. Per prendere una decisione, il Tribunale di Sorveglianza può acquisire copia del fascicolo e disporre idonee istruttorie in relazione all’adeguatezza del programma terapeutico concordato; va altresì accertato che la dipendenza da sostanze stupefacenti o alcoliche e l’attuazione del programma riabilitativo non sono predisposti per ottenere il beneficio. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 92, commi 1 e 3.
4. Il Tribunale di sorveglianza accoglie la domanda se ritiene che il programma riabilitativo contribuisca, anche attraverso gli altri obblighi e divieti previsti dall’articolo 47, comma 5, della legge penitenziaria, alla riabilitazione dell’autore del reato e che detto programma assicuri la prevenzione della ulteriore recidiva. Qualora il Tribunale di Sorveglianza attribuisca l’Incarico, gli obblighi ei divieti imposti devono comprendere anche quelli che determinano le modalità di attuazione del programma. L’ordinanza deve inoltre precisare gli obblighi ei divieti e le forme di sorveglianza per accertare che il tossicodipendente o l’alcolista inizi immediatamente o prosegua il percorso riabilitativo. La pena si considera esecutiva dalla data del verbale di assegnazione; tuttavia,
5. ABROGATO
6. Salvo diversa disposizione, la disciplina applicata è dettata dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, così come modificata dalla legge 25 luglio 1975, n. 663 del 19 giugno 1986.
6-b. Se, nel corso dell’incarico conferito ai sensi del presente articolo, l’interessato ha concluso positivamente la parte terapeutica del proprio percorso riabilitativo, il Giudice di sorveglianza, dopo aver riformulato i relativi obblighi e divieti, può ordinarne la prosecuzione ai fini della sua riabilitazione, anche se la parte restante della pena da scontare è superiore al termine previsto dall’art. 47 della Legge Penitenziaria.
6-c. Il responsabile della struttura presso la quale si svolge il programma terapeutico e riabilitativo deve segnalare all’Autorità giudiziaria ogni violazione commessa dal soggetto che effettua il programma. Se tali violazioni costituiscono reato, e ove siano state omesse, l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o la revoca dell’autorizzazione prevista dall’art. 116 e dell’accreditamento previsto dall’art. 117, a condizione che devono essere adottate misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento in tale struttura.

[2] Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2005, n. 154, si intendono fatti i riferimenti ai Centri di Servizio Sociale per Adulti (Centri di Servizio Sociale per Adulti) previsti da leggi e regolamenti , dalla data di entrata in vigore di tale legge (GU Serie Generale – n. 177 del 1° agosto 2005), agli Uffici Locali di Esecuzione Penale della Comunità.

[3] Particolare rilascio anticipato

  1. Per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la riduzione della pena concessa per liberazione anticipata prevista dall’articolo 54 della legge penitenziaria è di settantacinque giorni per ogni sei mesi effettivamente scontato.
  2. I condannati che, a partire dal 1° gennaio 2010 già beneficiavano della scarcerazione anticipata, beneficeranno inoltre di un’ulteriore riduzione di trenta giorni ogni sei mesi effettivamente scontati, a condizione che durante l’esecuzione della pena successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a mostrare efficacia partecipazione al loro percorso riabilitativo.
  3. La riduzione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di scontare il 1° gennaio 2010.
  4. I trasgressori condannati per uno qualsiasi dei reati previsti dall’articolo 4-b dell’atto penitenziario possono beneficiare della riduzione di settantacinque giorni, ai sensi dei commi precedenti, solo se hanno dimostrato, durante la detenzione, una concreta riabilitazione sociale, che possono essere dedotti dai loro comportamenti rivelando la loro evoluzione positiva.
  5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai delinquenti assegnati al servizio di probation e ai detenuti in detenzione domiciliare, come per i periodi trascorsi nell’ambito di tali misure alternative. 

[4] Il testo dell’articolo 6 del DPR n. 115 del 30 maggio 2002 è il seguente:
(Liberazione del debito) 1. Il debito contratto in relazione alle spese del processo è rimesso nei confronti di coloro che non sono stati detenuti né internati, che hanno problemi economici e che hanno avuto un buon comportamento in libertà.
2. Il debito contratto in relazione al costo del processo e alle spese di mantenimento è rimesso nei confronti di coloro che sono stati detenuti o internati, che hanno problemi economici e che hanno tenuto un buon comportamento in carcere, ai sensi del comma 8 del arte. 30-c dell’atto penitenziario.
3. L’istanza di tale provvedimento, con allegata tutta la relativa documentazione, è presentata dall’interessato o dai suoi familiari, ovvero dal consiglio disciplinare, previsto dall’atto penitenziario, al giudice competente, fino al termine del procedimento. perché il recupero è terminato; la stessa procedura è sospesa se in corso.

[5] Il richiamo all’art. 641 del codice di procedura penale del 1930 deve ora essere inteso all’art. 579 del medesimo codice, ai sensi dell’art. 208 coordina. cpp

[6] Il richiamo all’art. 640 del codice di procedura penale del 1930 deve ora essere inteso all’art. 680, co. 3 del codice di procedura penale e il richiamo all’art. 631 del codice di procedura penale del 1930 va inteso ora agli articoli 666, co. 7, e 678, par. 1, cpp, ai sensi dell’art. 208 coord. cpp

[7] Questo articolo è stato cancellato dall’art. 27 della Legge 10 ottobre 1986, n. 663, modificando tale Legge

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