CAFISC-EJ Articoli,Giustizia,Minori Tutela del minore: il progetto CURE

Tutela del minore: il progetto CURE

CURE è l’acronimo di  Children in the Union – Rights and Empowerment  [I Minori nell’Unione – Diritti e Empowerment (autonomizzazione e responsabilizzazione)].

Il nome del progetto sta ad indicare che esso comprende sia lo status giuridico delle vittime minori che l’espressione pratica dei loro diritti, anche attraverso le buone prassi che si consolidano a tutela degli interessi dei minori. 

  È un progetto gestito dalla Crime Victim Compensation and Support Authority [Autorità per il Sostegno e il Risarcimento alle Vittime di Reato] della Svezia ed è finanziato dal programma ISEC1 dell’Unione Europea.  

La Crime Victim Compensation and Support Authority [Brottsoffermyndigheten] 2

è un’autorità governativa svedese, che dipende dal Ministero della Giustizia svedese e che opera a favore delle esigenze e degli interessi delle vittime di reato.

I

l Ministero della Giustizia italiano, contattato dalle Sigg.e Anna Wergens e Anna Sigfridsson del ufficio dell’ Ombudsman per l’Infanzia in Svezia  ‐ membro della Rete Europea degli Ombudsman per l’Infanzia (ENOC3 )  ‐  ha partecipato al progetto con la collaborazione di Emilia De Bellis, punto di contatto nel progetto, Piero Forno, referente esperto per l’autorità giudiziaria ed il Capitano Luigi Mancuso, referente nazionale per le indagini di Polizia.  

Altri partner del CURE sono i ministeri della Giustizia di Finlandia, Francia, Belgio, Romania, Croazia, nonché l’Unità Testimoni e Vittime4 del Governo scozzese, l’Associazione Portoghese per il Sostegno alle Vittime5 (APAV) e l’Ufficio del Pubblico Difensore dei Diritti6 (Ombudsman) della Repubblica Slovacca.


1 Prevention of and Fight against Crime (ISEC) Programme [Programma di Prevenzione e Lotta alla Criminalità] della Commissione Europea. 2 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN [Crime Victim Compensation and Support Authority], indirizzo: Storgatan 49‐ S 901 09 UMEÅ, SV‐ telefono: +46 (90) 70 82 00 fax: +46 (90) 17 83 53, e‐mail: registrator@brottsoffermyndigheten.se. 3 European Network of Ombudspersons for Children [Barnombudsmannen], http://www.crin.org/enoc/. 4 Vi possoctims and Witnesses Unit. 5 Portuguese Association for Victim Support [Associação Portuguesa de Apoio à Vítima ‐ APAV], http://www.apav.pt/portal/. 6 Office of the Public Defender of Rights, http://www.vop.gov.sk/files/File/mar_2010_eng.pd


La finalità generale del CURE è quella di rafforzare la posizione dei minori vittime.   

Lo scopo a breve termine è stato quello di fornire raccomandazioni alla Commissione Europea per migliorare in seno all’Unione Europea la posizione dei minori vittime, in particolare su quattro punti: le informazioni da fornire ai minori vittime, la condizione del minore vittima durante le indagini, la rappresentanza legale per i minori vittime e  la comparizione in tribunale del minore. 

 Il CURE ha di fatto condotto uno studio

1 sulla posizione giuridica del minore vittima, così da individuare e presentare le buone prassi

2 degli Stati membri sui  quattro punti testé indicati.

3 Il confronto con la normativa dei principali paesi europei evidenzia come l’Italia stenti nel riconoscere i diritti delle parti lese, specialmente se minorenni.

È necessario che il riconoscimento degli irrinunciabili diritti dei minori sia frutto di una visione globale del minore all’interno del processo penale.

La diffusione del testo della raccomandazione CURE, rivolta ai governi di tutti i paesi europei, richiede pertanto due livelli diversi di intervento: da un lato quello legislativo, dall’altro quello delle prassi degli uffici  giudiziari. 

  L’Europa in realtà ci obbliga a superare una visione garantista a senso unico, concernente la tutela del solo indagato/imputato, per introdurre il principio che anche il soggetto debole, segnatamente il minore, deve esser tutelato nell’ambito del processo penale.

Le raccomandazioni sono state pubblicate ad ottobre 2010 nell’ambito del “Rapporto CURE”, consultabile integralmente nella versione originale dal link richiamato nell’indice cronologico degli atti.

Il Rapporto è composto di quattro capitoli: la descrizione di come è stato svolto il progetto; il resoconto delle conclusioni di maggior rilevo tratte dagli studi condotti; una presentazione di alcuni interessanti sviluppi in materia; le raccomandazioni sviluppate nel corso del progetto assieme ad un gruppo internazionale di esperti, indirizzate agli Stati membri ed alla Commissione Europea.  

  I testi normativi di riferimento su questo tema, richiamati nel rapporto CURE, sono inseriti, unitamente ad altri atti, nella presente raccolta in segno di piena collaborazione all’attività del progetto, volto alla sensibilizzazione e formazione di tutti gli attori del sistema giuridico che a vario titolo sono a contatto con i minori vittime o testimoni di reato.

Attraverso l’aggiornamento e la piena comprensione in lingua italiana dei principi esistenti, consacrati dagli strumenti richiamati e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ‐ già oggetto di diffusione efficace attraverso il CED della Corte Suprema di Cassazione, come riconosciuto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa  dinanzi al quale si volge il procedimento di sorveglianza sull’esecuzione delle sentenze della Corte Europea – si compie un primo passo nel processo di esecuzione delle raccomandazioni del progetto CURE.


1 Rapporto in originale : http://brom.webb215.cs.it‐norr.com/Filer/Böcker/Child victims in the Union, CURE.pdf.   2 Incluse in questa raccolta nella loro traduzione in italiano.   3 Rapporto completo: http://brom.webb215.cs.it‐norr.com/Filer/Böcker/Child victims in the Union, CURE.pdf.


Le tipologie di vittima vulnerabile individuate nei testi internazionali ed europei sono quelle colpite dai reati di criminalità organizzata; di terrorismo; di tratta; di pornografia e prostituzione minorile; di sfruttamento sessuale; di abusi sessuali nei confronti di minori.    Le procedure relative all’osservanza di obblighi internazionali, in particolare quelle afferenti la tutela dei minori vittime di reato, e le procedure volte all’adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani, sono oggetto di studio e continua riflessione sotto l’aspetto dell’attualità degli interventi programmati. In materia di vittime, il testo di riferimento è la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio UE del 15.3.2001 sulla tutela della vittima nel procedimento penale emanata dall’Unione europea nell’ambito del terzo pilastro del Trattato di Amsterdam.     


1 CURE‐RAPPORTO: Capitolo 4 ‐ Raccomandazioni agli Stati membri UE; raccomandazioni alla Commissione UE (2010); ONU‐ECOSOC: risoluzione 2005‐20 – LINEE GUIDA sulla giustizia nelle cause che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato ; ONU‐ECOSOC: risoluzione 2005‐20 – LINEE GUIDA sulla giustizia nelle cause che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato nella versione per minori  (di prossima pubblicazione); UNICEF–UNODC: LEGGE MODELLO sulla giustizia nelle cause che coinvolgono che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (2009);   ONU: Dichiarazione Universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948; ONU: Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989;   ONU: Convenzione sui Diritti del fanciullo – Protocolli 1 e 2 (2000) e Protocollo 3 (19 dicembre 2011); ONU: Risoluzione Assemblea Generale S‐27/2 ‐ Un mondo a misura di bambino del 10 maggio 2002; UNODC: Manuale per professionisti e responsabili politici sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (2009) (di prossima pubblicazione); COE: Convenzione n. 5 per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950;   COE: Convenzione n. 160 sull’Esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996;   COE: Convenzione n. 163 Carta sociale europea del 3 maggio 1996; COE: Convenzione n. 185 sulla Criminalità informatica del 23 novembre 2001; COE: Convenzione n. 197 sulla Lotta contro la tratta degli esseri umani del 4 ottobre 2001;   COE: Piano d’azione del Vertice di Varsavia del 16‐17 maggio 2005; COE: Programma “Costruire un’Europa per e con i bambini” lanciato nel 2005; COE: Convenzione n. 201 (detta di Lanzarote) sulla Protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali del 25 ottobre 2007;   COE: Comitato dei Ministri (riunione 1098) ‐ Linee Guida sulla giustizia a misura di minore del 17 novembre 2010; UE: Decisione Quadro del Consiglio (2001/220/GAI) sulla Posizione della vittima nel procedimento penale del 15 marzo 2001; UE: Decisione Quadro del Consiglio (2004/68/GAI) sulla Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile del 22 dicembre 2003; UE: Commissione Europea – Comunicazione COM (2006) 367 def – Verso una strategia dell’UE sui diritti dei minori;   UE: Consiglio Gai – Conclusioni 2969^ riunione  su Diritti e sostegno alle vittime di reato del 29 ottobre 2009; UE: Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI; Impegno globale di YOKOHAMA del 2° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale del 17‐20 dicembre 2001.


La normativa internazionale ed europea, oltre a obbligare il legislatore all’adeguamento, è pertanto strumento diretto per il giudice nell’interpretazione della norma interna alla luce delle disposizioni e delle prassi sopranazionali. Invero, in forza della decisione quadro richiamata, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure funzionali ad assicurare il raggiungimento di alcuni obiettivi. In particolare, il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della dignità della vittima in ogni fase processuale; l’attenzione specifica alle vittime più vulnerabili; la tutela della privacy; il rafforzamento della posizione processuale della vittima nei diritti interni; la creazione di un sistema di protezione delle vittime nei momenti cruciali di esposizione o di interazione con l’autore del reato, quali la testimonianza, che deve essere resa con particolari modalità di tutela, o la possibilità di incontro fisico con l’autore del reato nelle aule giudiziarie; la messa in opera di strumenti processuali idonei a garantire la partecipazione al processo tra i quali la comunicazione delle informazioni necessarie su ogni fase processuale, l’uso di una lingua comprensibile, l’assistenza legale, la comprensione dello svolgimento processuale, la partecipazione a distanza in caso di vittima non residente nello Stato membro, l’uso della videoconferenza e il rimborso delle spese di partecipazione al processo. Inoltre, si auspica che gli Stati procedano a modificare i sistemi interni per consentire l’ottenimento del risarcimento del danno e l’accesso alla mediazione; per rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale a tutela degli interessi della vittima; per assicurare il coinvolgimento nei procedimenti penali delle organizzazioni a sostegno delle vittime al fine di garantire una assistenza più efficace. Inoltre è raccomandata l’adozione di strategie organizzative volte alla formazione adeguata del personale che può venire in contatto con le vittime, con particolare riferimento alle necessità delle categorie più vulnerabili (cfr. art.14). In questo contesto si sono successivamente inseriti specifici provvedimenti adottati a favore delle vittime di particolari tipologie di reato, tra i quali quelli in favore delle vittime della tratta. Del tutto evidente è l’esigenza di tutela da apprestare alle vittime per la loro vulnerabilità scaturente dall’efferatezza del crimine e dalla sua assoluta imprevedibilità o per la loro condizione particolarmente indifesa ed esposta alla sopraffazione e al sopruso.


                                        

1 In riferimento alla Decisione Quadro del 15 marzo 2001 (2001/220/GAI) del Consiglio, ove è sancito il principio che le vittime particolarmente vulnerabili dovrebbero beneficiare di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione, si rammenta che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 4 giugno 2010 n. 96, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l’attuazione della decisione quadro richiamata, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale ‐ art.52 co 1 ‐ che rischia a distanza di dieci anni di non essere del tutto attuale; inoltre è  all’esame della Commissione Giustizia la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale ‐ Lanzarote 25 ottobre 2007 ‐ e norme di adeguamento dell’ordinamento interno (DDL 1969‐B).  Nella stessa direzione nel 2006, la Commissione Europea ha adottato il documento “Verso una Strategia dell’Unione Europea sui Diritti dei Minori”


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